COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figclnd-fvg.org e sul Comunicato Ufficiale N° 95 del 29/03/2011 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO dell’A.S.D. FORTISSIMI (Juniores Provinciale) in merito alla squalifica del proprio calciatore VENIER Alessandro a tutto il 31.12.2011 (in C.U. Del. Udine n° 28 del 09.03.2011).
COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figclnd-fvg.org e sul
Comunicato Ufficiale N° 95 del 29/03/2011
Delibera della Commissione Disciplinare
RECLAMO dell’A.S.D. FORTISSIMI (Juniores Provinciale) in merito alla squalifica del proprio calciatore VENIER Alessandro a tutto il 31.12.2011 (in C.U. Del. Udine n° 28 del 09.03.2011).
Con provvedimento pubblicato sul C.U. Del. Udine n° 28 dd 09.03.2011, il G.S.T. squalificava il calciatore VENIER a tutto il 31.12.2011 con la seguente motivazione: - atteso che al 21' del secondo tempo di gara il giocatore Venier Alessandro, numero 5 dei Fortissimi, disapprovando una rete assegnata dall'arbitro, minacciava quest'ultimo utilizzando un linguaggio offensivo e, mentre l'arbitro annotava l'accaduto sul suo taccuino, gli si avvicinava e lo colpiva sul dorso delle mani facendogli cadere il taccuino stesso. Lo stesso giocatore, una volta espulso dal direttore di gara, veniva trattenuto dai suoi compagni di squadra mentre proseguiva a tenere atteggiamenti verbali ed espressioni del viso aggressive.
Con tempestivo reclamo, la società contestava la ricostruzione di fatto riportata dal G.S.T., e chiedeva che la squalifica del calciatore venisse addirittura “annullata”, o in subordine “ridotta”, sul presupposto “che nel referto arbitrale non risulta nessun accenno al fatto di aver colpito l’Arbitro”.
Ed effettivamente il rapporto arbitrale aveva descritto una situazione fattuale apparentemente del tutto diversa da quella in base alla quale il G.S.T. ha provveduto. A referto, con riferimento al 21° del secondo tempo, troviamo riportate letteralmente le espressioni rese dal calciatore all’indirizzo dell’Arbitro (“Ma che c… fai? Stiamo scherzando? Stiamo scherzando?”); tali espressioni sono certamente irriguardose, ma non promanano alcuna minaccia, né alcuna ingiuria (non è dato rinvenire un “linguaggio offensivo”).
Inoltre, riferita al medesimo calciatore, nel medesimo frangente temporale del 21° del secondo tempo, troviamo descritta la seguente situazione di fatto: “tentava di aggredirmi spingendomi e stava per venirmi addosso quando sono intervenuti tre compagni che a fatica lo bloccavano in quanto il giocatore veniva verso di me per aggredirmi. Dopo pochi attimi che i compagni lo tenevano a freno, il giocatore veniva allontanato dal terreno di gioco dagli stessi compagni e fatto accomodare negli spogliatoi. Da lì in poi non ci sono stati più problemi.”
Al di là della interpretazione anomala circa la portata delle espressioni verbali, quindi, da un lato l’Arbitro non ha indicato nel rapporto alcun riferimento al colpo sulla mano, di cui al provvedimento; d’altro canto, il G.S.T. ha del tutto omesso di considerare un tentativo di aggressione fermato sul nascere dai compagni di squadra.
In verità, dieci giorni dopo la gara, l’Arbitro è stato chiamato dal G.S.T., a ciò facoltizzato dall’art. 34/5 C.G.S. che dispone: “Gli Organi della giustizia sportiva possono richiedere agli ufficiali di gara supplementi di rapporto e disporre la loro convocazione”. In tale sede, invece che “supplire” a una carenza descrittiva resa nel primo referto di gara, trattando il medesimo “episodio del 21° del s.t.”, l’Arbitro ha limitato la propria descrizione ad un fatto del tutto nuovo e diverso dalla fattispecie precedentemente rappresentata, sulla quale il G.S.T. aveva chiesto chiarimenti: “la sua protesta si è spinta a colpirmi sulle mani tanto da farmi perdere il controllo del libricino/taccuino su cui stavo annotando la rete appena registrata…”.
Sulla base del solo supplemento di rapporto il G.S.T. ha preso il provvedimento impugnato.
La Regola 5 del Giuoco del Calcio (edizione 2009, attualmente vigente) dispone (tra l’altro) che l’Arbitro deve registrare nel proprio rapporto al Giudice Sportivo “…le informazioni relative a tutti i provvedimenti disciplinari adottati nei confronti dei calciatori e/o dirigenti (inclusi allenatori, medici, operatori sanitari e collaboratori in genere), e a tutti gli altri incidenti eventualmente accaduti prima, durante e dopo la gara.”. Le decisioni ufficiali FIGC in proposito precisano: “Al termine della gara l’arbitro è tenuto a redigere il rapporto della gara, nel quale dovrà indicare, tra l’altro… i provvedimenti disciplinari assunti nei confronti dei calciatori e di ogni altra persona ammessa nel recinto di gioco, qualsiasi altro incidente si sia verificato prima, durante e dopo il termine della gara. L’arbitro dovrà descrivere in maniera chiara le motivazioni dei provvedimenti disciplinari e fornire una descrizione dettagliata degli incidenti eventualmente verificatisi. L’arbitro, comunque, è tenuto a menzionare nel proprio rapporto di gara ogni incidente verificatosi anche lontano dal terreno di gioco o dalla sede della gara.”
Ebbene, a questo punto dobbiamo ricordare che la forza e, nel contempo, il limite del processo sportivo sta nel bilanciamento tra le esigenze di riconoscimento dei principi costituzionali del contraddittorio e del diritto alla difesa con la primaria esigenza di rapidità, basilare strumento atto a garantire l’efficacia della Giustizia Sportiva e l’ordinato e regolare svolgimento delle competizioni sportive. Sappiamo che ex art. 35/1 C.G.S. ai fini probatori il rapporto dell’Arbitro è parificato ai “relativi eventuali supplementi” ma, proprio per la “eventualità” del supplemento, la C.D.T. deve riconoscere al rapporto di gara un primario riferimento di massima, al quale il supplemento può portare argomenti nuovi, ma non fatti completamente diversi.
Ritiene questa C.D.T. che i “fatti” che il G.S.T. deve considerare siano quelli descritti nel rapporto di gara; il supplemento può solo dare una illustrazione, una miglior descrizione di quanto l’Arbitro ha già descritto (in ipotesi) con non sufficiente dettaglio.
Così il Giudice Sportivo deve dare primario peso alle dichiarazioni rese dall’Arbitro nel rapporto di gara, scritto “al termine della gara”, con assolute garanzie di spontaneità e genuinità. Il supplemento di rapporto, essendo atto “eventuale” (cfr. art. 35 C.G.S.), in particolare se richiesto dal G.S.T., ha la funzione di meglio chiarire i fatti già descritti in rapporto; non certo di riportare ripensamenti e ricordi successivi del Direttore di Gara, id est fatti nuovi. Il Giudice Sportivo, richiede il supplemento attendendosi di ricevere argomenti di contorno, di illustrazione, di aggiunta alle “dettagliate descrizioni” che l’Arbitro ha già dovuto dare a referto dei fatti sensibili. In altri termini, a parere della C.D.T., non c’è libertà per l’Arbitro di esporre nel supplemento (che è atto solo “eventuale”!) ricordi successivi o ripensamenti. Quei ripensamenti, se presi come fatti a sé stanti, perdono di genuinità e non sono compatibili con le esigenze di buon funzionamento del processo sportivo.
Nel concreto, la decisione impugnata del G.S.T., al di là della motivazione che tratta di minacce e di offese che non fanno parte del rapporto di gara (e -per il vero- neppure del supplemento), non può in alcun modo essere condivisa perché limita l’attenzione ad un fatto ritagliato asetticamente dal contesto in cui si è verificato. Facile è osservare che se si fosse trattato di episodio di violenza compiuta, l’Arbitro non avrebbe mancato di riferirne dettagliatamente nel suo primo rapporto, così adempiendo a quello che è il suo primo dovere espositivo. Non lo ha fatto: evidentemente l’Arbitro –contrariamente a quanto ritenuto dal G.S.T.- ha percepito quell’episodio non come autonomo episodio di violenza consumata nei suoi confronti, ma quale espressione di una semplice modalità in cui si è sviluppata la smodata protesta del calciatore, descritta e contenuta nel lemma “spingendomi”, unico spontaneo riferimento ad un contatto fisico tra calciatore e Arbitro, reso nel rapporto di gara. Per i motivi descritti, dal concerto degli atti del Direttore di Gara possiamo cogliere che l’aver colpito la mano dell’arbitro facendogli cadere il taccuino è episodio di contorno, e non assurge a episodio diretto di violenza consumata ai danni dell’Arbitro.
Ai sensi dell’art. 36/3 C.G.S. è in facoltà della C.D.T. di valutare diversamente, in fatto o in diritto, le risultanze del procedimento di prima istanza; in questo caso la C.D.T. riforma in tutto la decisione impugnata, decidendo ex novo nel merito. Così, la C.D.T. non considera quel fatto come accadimento autonomo e volontario, perché se così fosse stato l’Arbitro non avrebbe mancato dal riportarlo nel rapporto di gara. La C.D.T. lo legge nell’ambito della aggressione abbozzata ma non compiuta dal calciatore; nel contesto della spinta effettivamente procurata.
La volontarietà dell’azione lesiva del calciatore percepita dal Direttore di Gara si è limitata alla aggressione mancata, e si è concretizzata solo nella spinta. Ciò incide direttamente sia sul fatto oggettivo (trattasi di spinta e non di colpo sulla mano dell’Arbitro) che sull’aspetto soggettivo della violazione (volontarietà della spinta, non volontarietà del colpo).
Ne deriva che il fatto da giudicare è un altro e diverso rispetto a quello che il G.S.T. ha valutato. E così la C.D.T. considera:
1) le espressioni riportate dall’Arbitro sono state irriguardose, costituendo una mancanza di rispetto che, per quanto grave, è veniale rispetto alle inesistenti minacce e all’inesistente “linguaggio offensivo” (rectius: “ingiurioso”) di cui al provvedimento del G.S.T.;
2) l’azione fisica è consistita in una disarticolata spinta al Direttore di Gara, frenata dall’intervento di terzi. L’impeto della spinta ha accidentalmente comportato la caduta del taccuino dalle mani dell’Arbitro; ed anche tale fatto è intuitivamente diverso e meno grave rispetto all’intenzionale colpo sulla mano descritto dal G.S.T., che possa aver provocato la caduta del taccuino.
Così, pur non potendo accogliere la richiesta di annullamento della squalifica, fondata dalla reclamante sul presupposto che il fatto di cui alla motivazione oggettivamente non è stato descritto dall’Arbitro a referto, la C.D.T. riconsidera integralmente il fatto accaduto.
La sanzione per l’accertato contesto, meno grave di quello interpretato dal G.S.T., va rideterminata come in dispositivo.
P.Q.M.
La C.D.T.- FVG revoca il provvedimento impugnato, e dispone per la squalifica del calciatore VENIER Alessandro fino al 31.08.2011. Dispone per la restituzione della tassa reclamo.
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