COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 16 del 14/10/2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO SOCIETA’ VALCUVIA C. 5 CAMP. C. 5 SERIE C. 2 GIR. I GARA DEL 17-09-2010 TRA CUVIO VALCUVIA C.5 / TREZZANO SOCCER C.5 C.U. n. 13 del C.R.L. datato 23-09-2010

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 16 del 14/10/2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO SOCIETA' VALCUVIA C. 5 CAMP. C. 5 SERIE C. 2 GIR. I GARA DEL 17-09-2010 TRA CUVIO VALCUVIA C.5 / TREZZANO SOCCER C.5 C.U. n. 13 del C.R.L. datato 23-09-2010 La società VALCUVIA C. 5 ha proposto reclamo avverso la decisione del G.S. che le ha inflitto l'ammenda di EURO 20,00 per la mancanza di doccia nello spogliatoio dell'arbitro. Chiede l'annullamento di tale sanzione ritenendola ingiusta. La Commissione Disciplinare Territoriale, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari, rileva, che il reclamo proposto è inammissibile. Infatti il provvedimento disciplinare del G.S., oggetto del reclamo, non è impugnabile ai sensi dell'art. 45 comma 3 del C.G.S., che prevede che i provvedimenti pecuniari inferiori a 50,00 EURO non sono impugnabili. Tanto premesso e ritenuto la C.D.T. DICHIARA INAMMISSIBILE il reclamo proposto e dispone l'addebito della relativa tassa.
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