COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 18 del 28/10/2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO SOCIETA’ ASD. ESPERIA LOMAZZO CAMP. ALLIEVI GIR. BGARA DEL 9-10-2010 TRA BULGARO / ESPERIA LOMAZZO C.U. n. 12 della delegazione di COMO datato 14-10-2010
COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 18 del 28/10/2010
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
RECLAMO SOCIETA' ASD. ESPERIA LOMAZZO CAMP. ALLIEVI GIR. BGARA DEL 9-10-2010 TRA BULGARO / ESPERIA LOMAZZO
C.U. n. 12 della delegazione di COMO datato 14-10-2010
La società ESPERIA LOMAZZO ha proposto reclamo avverso la decisione del G. S. che ha squalificato il calciatore Christian COMMISSO per 3 Gare, lamentando che il predetto calciatore avrebbe rivolto nei confronti del pubblico gesti volgari e di scherno, per essere stato a sua volta provocato dal pubblico stesso.
La Commissione Disciplinare Territoriale, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari, rileva: le motivazioni poste a fondamento del reclamo non sono meritevoli d'accoglimento, non potendo una eventuale provocazione del pubblico giustificare, anche solo parzialmente, la condotta posta in essere dal COMMISSO, che legittima pienamente la sanzione inflittagli dal G. S.
Tanto premesso e ritenuto
RIGETTA
Il reclamo proposto e dispone l'addebito della relativa tassa.
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