COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 18 del 28/10/2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO SOCIETA’ ASD. GARIBALDINA CAMP. 3° CATEG. GIR. C GARA DEL 3-10-2010 TRA SOSPIRESE / GARIBALDINA C.U.n. 12 della delegazione di CREMONA datato 17-10-2010
COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 18 del 28/10/2010
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
RECLAMO SOCIETA' ASD. GARIBALDINA CAMP. 3° CATEG. GIR. C
GARA DEL 3-10-2010 TRA SOSPIRESE / GARIBALDINA
C.U.n. 12 della delegazione di CREMONA datato 17-10-2010
La società GARIBALDINA ha proposto reclamo avverso la decisione del G. S. che squalificato l'allenatore Franco INVERNI sino al 7-12-2010, lamentando che lo stesso si sarebbe limitato a chiedere chiarimenti all'arbitro senza entrare in contato fisico con quest'ultimo, almeno volontariamente, e che pertanto la sanzione inflitta dal G.S. sarebbe eccessiva, non avendo il signor Inverni tenuto un comportamento violento o particolarmente grave.
La Commissione Disciplinate Territoriale, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari, rileva che da referto arbitrale si evince che il signor Franco Inverni, al termine della gara in oggetto, proferiva un'espressione gravemente offensiva e volgare nei confronti del direttore di gara, spingendolo leggermente.
Tale condotta – che non può certamente ritenersi confutata dalle deduzioni svolte dalla reclamante, essendo le stesse mere allegazioni di parte prive di qualsiasi riscontro – giustifica pienamente la sanzione comminata dal G.S., anche in considerazione del ruolo di allenatore ricoperto dal signor Inverni.
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