COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 18 del 28/10/2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO SOCIETA’ AC CASTELLANA CAMP. PROMOZIONE GIR. F GARA DEL 10-10-2010 TRA SPORTING SAN DONATO / AC CASTELLANA C.U.n. 16 del C. R. L. datato 14-10-2010

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 18 del 28/10/2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO SOCIETA' AC CASTELLANA CAMP. PROMOZIONE GIR. F GARA DEL 10-10-2010 TRA SPORTING SAN DONATO / AC CASTELLANA C.U.n. 16 del C. R. L. datato 14-10-2010 La società AC CASTELLANA ha proposto reclamo avverso la decisione del G.S. che ha squalificato il calciatore Mirko ROSSI fino al 23-11-2010 e l'allenatore Camillo ORSI fino al 16-02-2011 chiedendo una riduzione delle sanzioni comminate ai propri tesserati. La Commissione Disciplinare Territoriale, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari, letto il referto arbitrale, fonte primaria e privilegiata di prova ai sensi del C.G.S., rileva quanto segue: all'inizio del secondo tempo della gara il calciatore Mirko ROSSI veniva espulso per un fallo di gioco. Alla notifica del provvedimento disciplinare lo stesso si avvicinava minacciosamente al direttore di gara ma veniva prontamente fermato da alcuni compagni di squadra. Prima di uscire dal terreno di gioco si toglieva la maglia e tentava di lanciarla, ma anche in questo caso il tentativo veniva fermato dal capitano della AC CASTELLANA. Al termine della gara lo stesso Mirko ROSSI aspettava l'arbitro e reiterava le proteste nei suoi confronti. Per tali motivi, visto il comportamento tenuto dal calciatore Mirko ROSSI, la squalifica comminatagli dal G.S. deve essere confermata. Per quanto riguarda la posizione dell'allenatore Camillo ORSI si osserva quanto segue: dal supplemento di rapporto emerge chiaramente che l'allenatore della AC CASTELLANA, al termine della partita, si avvicinava con fare minaccioso al direttore di gara e contestando il suo operato teneva un comportamento oltraggioso. Tale atteggiamento proseguiva nonostante l'invito del direttore di gara di fermare le proteste. Occorre però rilevare come il comportamento sopra descritto, seppur deprecabile e censurabile, non sia mai stato connotato da caratteri violenti. L'allenatore Camillo ORSI si è limitato di fatto a reiterare le proteste nei confronti dell'arbitro e a tenere un comportamento irriguardoso. Alla luce di quanto sopra, la sanzione comminata dal G.S. all'allenatore della AC CASTELLANA, deve essere valutata con minor rigore. Tanto premesso e ritenuto, in parziale accoglimento del reclamo proposto RIDUCE la squalifica comminata dal G.S. all'allenatore Camillo ORSI a tutto il 20 gennaio 2011 e conferma la sanzione inflitta al calciatore Mirko ROSSI. Si dispone l'accredito della relativa tassa a favore del reclamante, se versata.
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