COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 19 del 05/11/2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMI SOCIETA’ AMOR SPORTIVA, ORATORIO SAN LUIGI (CALCIO GARBAGNATE), GIUSEPPE VERTA in proprio e ANTONELLO SALA in proprio – CAMP. ALL. PROV – CAT. GIR. B GARA DEL 10 OTTOBRE 2010 TRA ORATORIO SAN LUIGI (CALCIO GARBAGNATE) E AMOR SPORTIVA (CU n. 15 della DELEGAZIONE DI Legnano datato 21 ottobre 2010).
COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 19 del 05/11/2010
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
RECLAMI SOCIETA' AMOR SPORTIVA, ORATORIO SAN LUIGI (CALCIO GARBAGNATE), GIUSEPPE VERTA in proprio e ANTONELLO SALA in proprio - CAMP. ALL. PROV - CAT. GIR. B
GARA DEL 10 OTTOBRE 2010 TRA ORATORIO SAN LUIGI (CALCIO GARBAGNATE) E AMOR SPORTIVA (CU n. 15 della DELEGAZIONE DI Legnano datato 21 ottobre 2010).
La società AMOR SPORTIVA ha proposto reclamo avverso la decisione del GS che ha comminato al proprio allenatore, GHEZZI Claudio, la squalifica fino al 10.1.2011.
La società ORATORIO SAN LUIGI ha proposto, a sua volta, reclamo nella parte in cui il GS ha deliberato l'inibizione ai propri dirigenti, Giuseppe Verta e Antonello Sala, fino al 10.1.2011. Tale punto della decisione è stato reclamato in proprio anche rispettivamente dai signori Verta e Sala.
La società ORATORIO SAN LUIGI altresì ha proposto reclamo avverso l'ammenda di Euro 40,00 e la punizione sportiva della perdita della gara per 0-3, chiedendone la ripetizione.
La Commissione Disciplinare Territoriale, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari, rileva quanto segue.
I reclami proposti da Giuseppe Verta e Antonello Sala in proprio sono inammissibili in quanto ad essi non è stata allegata documentazione idonea ad attestare il versamento della tassa, ai sensi del disposto dell'Art. 46, comma V, CGS.
Deve altresì essere dichiarato inammissibile il reclamo proposto dalla società ORATORIO SAN LUIGI avverso l'ammenda di Euro 40,00, in applicazione del disposto dell'Art. 45 comma III° CGS in forza del quale non sono impugnabili in alcuna sede i provvedimenti disciplinari che comminano ammende inferiori ad Euro 50,00.
Si ritiene opportuno invece accogliere, seppur parzialmente, il reclamo della società AMOR SPORTIVA in relazione alla posizione dell'allenatore Ghezzi e il reclamo della società ORATORIO SAN LUIGI in relazione alla posizione dei dirigenti Sala e Verta.
L'arbitro con supplemento di rapporto ha infatti ribadito di aver chiaramente visto i dirigenti Verta e Sala “spingersi violentemente” con i dirigenti della squadra avversaria, Ghezzi e Bejjari, senza peraltro che gli stessi abbiano partecipato in alcun modo alla rissa, verificatasi tra i giocatori titolari e le riserve di entrambe le squadre. In relazione a tale fatto appaiono congrue l'inibizione e la squalifica sino al 10.12.2010.
Il reclamo della società ORATORIO SAN LUIGI, avente ad oggetto la punizione sportiva della perdita della gara per 0-3, deve essere respinto.
L'arbitro ha correttamente posto fine alla gara in seguito ad una rissa violenta e generalizzata che ha totalmente impedito la prosecuzione della gara stessa.
Considerato che tale rissa ha visto coinvolti i giocatori di entrambe le squadre la decisione del GS deve considerarsi ineccepibile e pertanto merita di essere confermata.
Tanto premesso e ritenuto, la Commissione Disciplinare Territoriale dichiara
INAMMISSIBILI
i reclami in proprio dei signori GIUSEPPE VERTA in proprio e ANTONELLO SALA in proprio, nonché il reclamo proposto dalla società ORATORIO SAN LUIGI avverso l'ammenda di Euro 40,00
RIDUCE
l'inibizione comminata ai dirigenti Verta Giuseppe e Sala Antonello sino al 10.12.2010;
la squalifica all'allenatore, Ghezzi Claudio, sino al 10.12.2010, conferma per il resto le decisioni del GS.
Si dispone inoltre l'accredito della relativa tassa a favore delle reclamanti se versate.
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