COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 21 del 18/11/2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO SOCIETA’ CALCIO CANEGRATE e O.S.L. CAMP. JUNIORES PROV. GIR. A GARA DEL 23/10/2010 tra CALCIO CANEGRATE / VILLA CORTESE C.U. n. 16 della delegazione di LEGNANO datato 28-10-2010

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 21 del 18/11/2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO SOCIETA' CALCIO CANEGRATE e O.S.L. CAMP. JUNIORES PROV. GIR. A GARA DEL 23/10/2010 tra CALCIO CANEGRATE / VILLA CORTESE C.U. n. 16 della delegazione di LEGNANO datato 28-10-2010 La società CALCIO CANEGRATE ha proposto reclamo avverso la decisione del GS che ha inflitto l'ammenda di Euro 250,00, per aver consentito l'introduzione e l'utilizzo di materiale pirotecnico nell'impianto sportivo ed ha squalificato per tre gare il giocatore Fossombroni Manuel per atto di violenza nei confronti di un avversario, lamentando che sono stati accesi solo due fumogeni in tribuna che nessuno di essi è entrato sul terreno di giuoco che i fumogeni erano dei sostenitori della squadra avversaria e che i propri dirigenti si erano adoperati per far cessare tali manifestazioni. Per quanto concerne la squalifica di Fossombroni il fallo era non un atto di violenza, bensì un “intervento maldestro dovuto a stanchezza”. La Commissione Disciplinare, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari, rilevato che l'ammenda è stata inflitta in relazione al comma III° dell'Art. 12 del CGS di cui è responsabile la società in forza dell'Art. 4 dello stesso Codice e che la squalifica di Fossombroni appare congrua in relazione ai fatti addebitatigli in base ai criteri di valutazione di Questa Commissione. Tanto premesso e ritenuto RIGETTA il reclamo proposto e dispone l'addebito della relativa tassa.
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