COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 21 del 18/11/2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO SOCIETA’ VALLEAMBROSIA CAMP. UNDER 21 GIR. B GARA DEL 16/10/2010 tra VALLEAMBROSIA / AIRONE C.U. n. 18 del CRL datato 28-10-2010
COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 21 del 18/11/2010
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
RECLAMO SOCIETA' VALLEAMBROSIA CAMP. UNDER 21 GIR. B
GARA DEL 16/10/2010 tra VALLEAMBROSIA / AIRONE
C.U. n. 18 del CRL datato 28-10-2010
La società VALLEAMBROSIA ha proposto reclamo avverso la decisione del GS che ha deliberatola sanzione della perdita della gara per 0-3 per la reclamante sostenendo che in realtà le sostituzioni dei calciatori nel corso della gara sono state 5 e non 6.
La Commissione Disciplinare Territoriale, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari, rileva : l'arbitro sentito da questa commissione ha ribadito quanto comunicato al G.S. in relazione al numero di sostituzioni di calciatori effettuate nel corso della gara dalla società VALLEAMBROSIA , indicandone nel numero di 6, ciò conformemente da quanto risulta scritto nel referto stilato a fine gara. Pertanto sussistendo la violazione della norma relativa al limite imposto per la sostituzione dei calciatori, la decisione del G.S. deve essere confermata.
Tanto rimesso e ritenuto
RIGETTA
il reclamo proposto e dispone l'addebito della relativa tassa.
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