COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 21 del 18/11/2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO IN PROPRIO DEL SIG. GREGORIO FIASCONARO DELLA SOCIETA’ AC SAN ZENO CAMP. ALLIEVI PROV. GIR. H GARA DEL 24/10/2010 tra SANZENONESE / BORGOSATOLLO C.U. n. 14 della delegazione di BRESCIA datato 28-10-2010
COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 21 del 18/11/2010
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
RECLAMO IN PROPRIO DEL SIG. GREGORIO FIASCONARO
DELLA SOCIETA' AC SAN ZENO CAMP. ALLIEVI PROV. GIR. H
GARA DEL 24/10/2010 tra SANZENONESE / BORGOSATOLLO
C.U. n. 14 della delegazione di BRESCIA datato 28-10-2010
La Commissione Disciplinare Territoriale, rilevato che i reclami proposti avverso le decisioni del G.S. devono essere presentati alla Commissione Disciplinare corredati dalla prova inerente l'avvenuto versamento della tassa e che il mancato adempimento a tale incombenza determina l'inammissibilità del reclamo (ex art. 46 comma 5 del C.G.S.).
Tanto premesso e ritenuto
DICHIARA
INAMMISSIBILE il reclamo come sopra proposto e dispone l'addebito della relativa tassa.
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