COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 21 del 18/11/2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO SOCIETA’ MOZZATE CALCIO CAMP. PRIMA CAT. GIR. A GARA DEL 31/10/2010 tra OLGIATE OLONA / MOZZATE C.U. n. 19 del CRL datato 05-11-2010

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 21 del 18/11/2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO SOCIETA' MOZZATE CALCIO CAMP. PRIMA CAT. GIR. A GARA DEL 31/10/2010 tra OLGIATE OLONA / MOZZATE C.U. n. 19 del CRL datato 05-11-2010 La società MOZZATE CALCIO ha proposto reclamo avverso la decisione del GS che ha squalificato il calciatore Marco Casati sino al 15/12/2010 lamentando che : il comportamento contestato al calciatore Marco Casati sarebbe maturato in un particolare contesto emotivo e nervoso e che la condotta posta in essere non era finalizzata ad alcuna aggressione nei confronti del direttore di gara e tantomeno poteva qualificarsi così violenta. Si chiede perciò una riduzione della squalifica. La Commissione Disciplinare Territoriale, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari, rileva : esaminato il referto arbitrale,fonte primaria e privilegiata di prova, emerge chiaramente che il calciatore Marco Casati si è sicuramente reso responsabile dei fatti che gli sono stati ascritti a fondamento della sanzione irrogata dal giudice di prime cure. Si rileva inoltre che le argomentazioni addotte dalla ricorrente ad esimente dei fatti posti in essere dal calciatore Marco Casati non sono utili a graduare la squalifica disposta dal G.S. che è del tutto conforme agli abituali criteri di valutazione della presente commissione. Tanto premesso e ritenuto RIGETTA il reclamo proposto e dispone l'addebito della relativa tassa.
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