COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 22 del 25/11/2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO SOCIETA’ S. STEFANO TICINO CAMP. 2° CATEG. GIR. M GARA DEL 24-10-2010 TRA S. STEFANO / SOLBIATESE C.U. n. 17 della delegazione di LEGNANO datato 5-11-2010

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 22 del 25/11/2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO SOCIETA' S. STEFANO TICINO CAMP. 2° CATEG. GIR. M GARA DEL 24-10-2010 TRA S. STEFANO / SOLBIATESE C.U. n. 17 della delegazione di LEGNANO datato 5-11-2010 La società S. STEFANO TICINO ha proposto reclamo avverso la decisione del G.S. che ha squalificato l'allenatore Matteo Mignatti sino al 31.01.2011 ed ha squalificato il massaggiatore Danilo Schenetti sino al 28.02.2011 lamentando che : il sig. Danilo Schenetti, massaggiatore, non avrebbe posto in essere tutta la condotta che gli è stata ascritta limitandosi a proteste accompagnate da frasi ingiuriose e irriguardose senza alcuna condotta violenta. Chiede perciò una riduzione della sanzione. In merito alla posizione del sig. Matteo Mignatti, allenatore, si lamentano scambio di persona. La Commissione Disciplinare Territoriale, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari rileva : esaminato il referto arbitrale, fonte primaria e privilegiata di prova, e sentito telefonicamente il direttore di gara a chiarimenti è emerso che il sig. Schenetti Danilo, massaggiatore, si è reso responsabile dei fatti ascritti nel provvedimento del giudice di prime cure. Per ciò che concerne la posizione del sig. Mignatti Matteo, allenatore, è stato chiarito dal direttore di gara che lo stesso è stato identificato con certezza e che lo stesso ha posto in essere le condotte che gli sono contestate. Le sanzioni disposte dal giudice di prime cure, pertanto, meritano totale conferma perchè del tutto conformi agli abituali criteri di valutazione della presente commissione. Tanto premesso e ritenuto RIGETTA il reclamo proposto e dispone l'addebito della relativa tassa.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2026 Dirittocalcistico.it