COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 22 del 25/11/2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO SOCIETA’ G.S. CASTELLO OSTIANO CAMP. 3° CATEG. GIR. C GARA DEL 7-11-2010 TRA DON M. BOZZUFFI / CASTELLO OSTIANO C.U. n. 17 del C.R.L. Datato 11-11-2010

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 22 del 25/11/2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO SOCIETA' G.S. CASTELLO OSTIANO CAMP. 3° CATEG. GIR. C GARA DEL 7-11-2010 TRA DON M. BOZZUFFI / CASTELLO OSTIANO C.U. n. 17 del C.R.L. Datato 11-11-2010 La società Castello Ostiano ha proposto reclamo avverso la decisione del G.S. che ha squalificato il calciatore Vignoni Michele per 5 Gare e Melgari Nicola per 4 Gare, lamentando che le sanzioni appaiono sproporzionate. La Commissione Disciplinare Territoriale, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari, rileva: il reclamo proposto non è stato sottoscritto dal diretto interessato, sig. Giuseppe Brignani, Presidente della società reclamante. La circostanza che precede assorbe ogni altra questione e la sua rilevanza rende il ricorso inammissibile. Tanto premesso e ritenuto DICHIARA INAMMISSIBILE il reclamo proposto e dispone l'addebito della relativa tassa.
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