COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 22 del 25/11/2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO SOCIETA’ ABRA CALCIO A 5 CAMP. CALCIO A 5 SERIE D GIR. B GARA DEL 21-10-2010 TRA ABRA CALCIO A 5/VIGE JUNIOR C.U. n. 18 del C.R.L.. del 28.10.2010.
COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 22 del 25/11/2010
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
RECLAMO SOCIETA' ABRA CALCIO A 5 CAMP. CALCIO A 5 SERIE D GIR. B
GARA DEL 21-10-2010 TRA ABRA CALCIO A 5/VIGE JUNIOR
C.U. n. 18 del C.R.L.. del 28.10.2010.
La società ABRA CALCIO A 5 ha proposto reclamo avverso la decisione del G.S. che le ha comminato l'ammenda di Euro 100,00, lamentando che la persona cui era stato permesso l'accesso in panchina, risulta tesserato, come si evince dal relativo tabulato.
La Commissione Disciplinare Territoriale, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari rileva che la contestazione mossa in ricorso appare fondata.
Questa Commissione, operate le necessarie verifiche, avuta conferma che il sig. BELLONI Luca risulta tesserato per la società ABRA CALCIO A 5 reputa il ricorso fondato e pertanto in integrale riforma del provvedimento reclamato.
ACCOGLIE
il reclamo e dispone l'accredito della relativa tassa a favore della reclamante se versata.
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