COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 22 del 25/11/2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO SOCIETA’ METROPOLIS CAMP. CALCIO A 5 COPPA ITALIA SERIE C 1 GARA DEL 27-10-2010 TRA METROPOLIS / ROBUR SARONNO C.U. n. 19 del C.R.L. Datato 5-11-2010
COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 22 del 25/11/2010
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
RECLAMO SOCIETA' METROPOLIS CAMP. CALCIO A 5 COPPA ITALIA SERIE C 1
GARA DEL 27-10-2010 TRA METROPOLIS / ROBUR SARONNO
C.U. n. 19 del C.R.L. Datato 5-11-2010
La società METROPOLIS ha proposto reclamo avverso la decisione del G.S. che ha rigettato il reclamo proposto dalla METROPOLIS per tardività nella presentazione, lamentando che la decisione del GS era errata in quanto, a suo avviso, trovano applicazione le disposizioni dell'Art. 46 comma III° CGS e non, come indicato dal GS, quelle di cui al punto 3.2.3 n. 9 lett. g) del CU n. 50 del 30.6.2010 del CRL e il direttore di gara aveva commesso un errore tecnico nel far battere i calci di rigore al termine della gara. Pertanto chiedeva la ripetizione della gara.
La Commissione Disciplinare Territoriale, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari, anche alla squadra avversaria rileva.
La decisione del GS è corretta e deve essere confermata.
Infatti, nel caso di specie, il reclamo al GS deve essere proposto nel rispetto dei termini abbreviati di cui al punto 3.2.3 n. 9 lett. g) del CU n. 50 del 30.6.2010 del CRL trattandosi di coppa Italia e non come sostenuto dalla reclamante in quelli ordinari previsti dall'Art. 46 GCS.
In ogni caso, il reclamo sull'errore tecnico dell'arbitro non può essere oggetto di decisione del GS in applicazione del disposto dell'Art. 39, III° comma, CGS.
Tanto premesso e ritenuto
RIGETTA
il reclamo proposto e dispone l'addebito della relativa tassa.
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