COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 24 DEL 10/12/2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO SOCIETA’ A.S.D. UNION VILLA CASSANO CAMP. PROMOZIONE COPPA ITALIA GARA DEL 18-11-2010 TRA MARNATE NIZZOLINA / UNION VILLA CASSANO C.U. n. 22 del C. R. L. datato 25-11-2010

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 24 DEL 10/12/2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO SOCIETA' A.S.D. UNION VILLA CASSANO CAMP. PROMOZIONE COPPA ITALIA GARA DEL 18-11-2010 TRA MARNATE NIZZOLINA / UNION VILLA CASSANO C.U. n. 22 del C. R. L. datato 25-11-2010 La società A.S.D. UNION VILLA CASSANO ha proposto reclamo avverso la decisione del G. S. che ha squalificato il calciatore Battagion Andrea fino al 19-01-2011., lamentando che la sanzione irrogata sarebbe eccessiva rispetto al comportamento, seppur censurabile, del proprio calciatore. La Commissione Disciplinare Territoriale, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari, rileva: il comportamento tenuto dal calciatore Battagion Andrea, così come descritto nel referto arbitrale, appare certamente censurabile. Secondo gli abituali criteri di valutazione di questa Commissione, tale fattispecie merita la sanzione di 5 giornate di squalifica. Tanto premesso e ritenuto INFLIGGE al calciatore Battagion Andrea la squalifica di 5 gare e dispone l'accredito della relativa tassa a favore della reclamante, se versata.
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