COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figclnd-fvg.org e sul Comunicato Ufficiale N° 116 del 09/05/2011 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO n. 5900/370 pf 10 11 AA/ac formulato dal Sig. PROCURATORE FEDERALE nei confronti di HISUM Marius Aurelian, SERAFINI Marco, A.S.D. MAJANESE.
COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figclnd-fvg.org e sul
Comunicato Ufficiale N° 116 del 09/05/2011
Delibera della Commissione Disciplinare
DEFERIMENTO n. 5900/370 pf 10 11 AA/ac formulato dal Sig. PROCURATORE FEDERALE nei confronti di HISUM Marius Aurelian, SERAFINI Marco, A.S.D. MAJANESE.
Il deferimento: con raccomandata 23.02.2011 la Procura Federale disponeva il deferimento nei confronti di:
1. HISUM Marius Aurelian per violazione dell’art. 1 c. 1 e 10 commi 2 e 6 C.G.S. per aver disputato in posizione irregolare la gara di campionato di II categoria Girone B, Majanese/Bearsi del 12.09.2010 senza averne titolo perché non ancora tesserato;
2. SERAFINI Marco, dirigente accompagnatore della società Majanese per violazione dell’art. 1 c. 1 e 10 commi 2 e 6 C.G.S. per violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità, per aver sottoscritto la distinta della gara di campionato di II Categoria, girone B, Majanese/Bearsi del 12.09.2010, in cui dichiarava che i giocatori ivi menzionati erano regolarmente tesserati e partecipavano alla partita sotto la responsabilità delle società di appartenenza, giusta le norme vigenti, malgrado il calciatore Hisum non ne avesse titolo;
3. la società A.S.D. MAJANESE per rispondere, a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 4 c. 2 del CGS per le condotte ascritte ai suoi tesserati, ovvero dei soggetti che comunque abbiano svolto attività nel suo interesse ai sensi dell’art. 1 c.5 del C.G.S.
La C.D.T. convocava i deferiti e la Procura Federale per l’udienza del 28.04.2011.
Il dibattimento: Alla citata udienza sono comparsi: il dott. Salvatore GALEOTA, quale Sostituto Procuratore Federale; il Sig. HISUM Marius Aurelian personalmente, il Sig. SERAFINI Marco personalmente, nonché il Sig. TOTINO Salvatore in qualità di presidente p.t. della A.S.D. MAJANESE.
Illustrato il caso venivano auditi i presenti, instando il Sig. SERAFINI Marco di poter produrre agli atti memoria difensiva e corredo documentale. Rigettata tale istanza, siccome tardiva, il predetto esponeva comunque oralmente le ragioni difensive ivi dedotte, tanto nel proprio interesse, quanto degli altri deferiti.
Esaurita l’audizione, la C.D.T. invitava le parti a rassegnare le conclusioni.
Le conclusioni: la Procura federale precisava le conclusioni come di seguito riassunte:
quanto a HISUM Marius Aurelio: anni 2 di squalifica
quanto a SERAFINI Marco: anni 2 di inibizione
quanto a A.S.D. MAJANO: Euro 800,00 di ammenda ed 1 punto di penalizzazione
A questo punto la C.D.T. informava i deferiti presenti che ai sensi dell’art. 23 C.G.S., prima della chiusura del dibattimento, era in loro facoltà accordarsi con la Procura federale per richiedere all’organo giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, con avvertimento che rimane in facoltà della C.D.T. valutare l’ammissibilità dell’istanza e la congruità della sanzione.
Nessuno dei deferiti intendeva valersi di tale facoltà, ritenendo oltremodo affittiva la sanzione prospettata rispetto ai fatti contestati ed alle ragioni del loro verificarsi, rimettendosi, per l’effetto, al prudente apprezzamento della Commissione.
La motivazione: D’obbligo è la premessa che la difesa dei deferiti non è volta a contestare la veridicità e fondatezza dei fatti a rilevanza disciplinare contestati della Procura Federale, ma solo ad evidenziare l’assoluta buona fede ed inesperienza dei protagonisti, per quanto attiene alle procedure di tesseramento.
Ciò premesso, la C.D.T., nel ribadire che anche nell’Ordinamento sportivo vige il generale e ben noto principio che vuole non scusabile l’ignoranza delle norme, ritiene doveroso, pur tuttavia, dare ai fatti per cui si procede una diversa lettura, quanto all’inquadramento giuridico degli stessi.
In particolare, la condotta del dirigente Serafini Marco, sicuramente violativa dei precetti di cui all’art. 1 c.1 e 10 c. 2 C.G.S. trova sanzione elettiva nel comma 4 dell’art. 10 C.G.S. e non nel successivo comma 6 ultimo periodo.
Diversa, infatti, è la ratio dei due disposti, laddove, nel primo caso ad essere sanzionate sono irregolarità e/o violazioni di natura “amministrativa”, mentre nel secondo condotte a connotazione dolosa, caratterizzate da falsificazione documentale e/o false attestazioni di status. Pur nell’”infelice” formulazione del disposto di cui in parla, conferma di un tanto la si ricava dal differente trattamento sanzionatorio riservato dal C.G.S. alle due ipotesi di condotta. Argomentare in senso contrario, da un lato priverebbe di significato la previsione di cui all’art. 10 c.4 C.G.S. poiché ogni fattispecie concreta risulterebbe sempre astrattamente riconducibile alla fattispecie astratta di cui al successivo comma 6 ultimo periodo, dall’altro paleserebbe un vulnus dell’ordinamento sportivo, dato dall’evidente assenza di proporzionalità della sanzione a fronte di condotte oggettivamente e soggettivamente diverse sul piano della gravità.
Quanto alla posizione del calciatore Hisum Marius Aurelio si rileva che lo steso non ha avuto alcun ruolo attivo nelle vicende di cui al citato deferimento, essendosi egli limitato alla sottoscrizione dei moduli lui sottoposti per la procedura di tesseramento, di poi materialmente gestita dalla A.S.D. MAJANESE in persona dei propri dirigenti i quali, per propria dichiarata ignoranza, hanno inviato il relativo carteggio al Comitato Regionale F.V.G., anziché al competente Ufficio Tesseramento in Roma, trattandosi di calciatore di nazionalità straniera.
Per tale ragione, avuto anche riguardo al fatto che la procedura di tesseramento è andata a buon fine, la condotta del predetto non pare connotata dai necessari requisiti di dolo o colpa che il C.G.S. al suo articolo 3) pone come presupposti indefettibili per qualsivoglia affermazione di responsabilità disciplinare a fronte di accertate violazioni di norme federali.
Corretta appare, invece, la contestazione di responsabilità oggettiva a carico della A.S.D. MAJANESE, sebbene non possa trovare applicazione al caso di specie il trattamento sanzionatorio di cui all’art. 10 c. 8 C.d.S., proprio per effetto della diversa valutazione data in questa sede alla condotta del dirigente Serafini Marco non rientrante, a giudizio di questa Commissione Disciplinare Regionale, nel paradigma dell’art. 10 cc. 2 e 6, ma in quello dell’art. 10 cc. 2 e 4 C.G.S.
P.Q.M.
La C.D.T. FVG
Dispone di non doversi procedere nei confronti del calciatore HISUM Marius Aurelio, non ravvisandosi a carico dello stesso alcuna condotta di rilievo disciplinare ex art. 3 c.1 C.G.S.
Dispone l’applicazione delle seguenti sanzioni:
quanto a SERAFINI MARCO: mesi 3 (TRE) di inibizione ex art. 10 cc. 2 e 4 C.G.S.
quanto a A.S.D. MAJANESE: Euro 350,00 di ammenda con diffida.
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