COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.lnd.it – www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 124 del 31/03/2011 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DEI TESSERATI DELLA A.S.D. ATLETICO FONTANA LIRI, BIANCHI ROBERTO, ALLENATORE, TAGLIENTI YVES E SANTARONI LEONARDO, DIRIGENTI, BOBBA GILBERTO, SERA FRANCESCO E BIANCHI RICCARDO, CALCIATORI E DELLA SOCIETA’ A.S.D. ATLETICO FONTANA LIRI
COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.lnd.it - www.crlazio.org e sul
Comunicato Ufficiale N° 124 del 31/03/2011
Delibera della Commissione Disciplinare
DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DEI TESSERATI DELLA A.S.D. ATLETICO FONTANA LIRI, BIANCHI ROBERTO, ALLENATORE, TAGLIENTI YVES E SANTARONI LEONARDO, DIRIGENTI, BOBBA GILBERTO, SERA FRANCESCO E BIANCHI RICCARDO, CALCIATORI E DELLA SOCIETA’ A.S.D. ATLETICO FONTANA LIRI
Con atto del 28-1-2011 la Procura Federale deferiva alla Commissione Disciplinare territoriale per il Lazio l’allenatore Bianchi Roberto, per rispondere della violazione dell’articolo 1 comma 1 del CGS e dell’articolo 35 comma 1 del Regolamento del Settore Tecnico, i dirigenti accompagnatori Taglienti Yves e Santaroni Leonardo, per rispondere della violazione dell’articolo 1 comma 1 del CGS e dell’articolo 17 comma 1 CGS e 61 delle NOIF, i calciatori Bobba Gilberto, Sera Francesco e Bianchi Riccardo per violazione dell’articolo 1 comma 1 CGS e la società ASD Atletico Fontana Liri per violazione dell’articolo 4 comma 2 CGS per responsabilità oggettiva nelle violazioni ascritte ai propri tesserati. A sostegno del deferimento esponeva che era pervenuta una segnalazione a mezzo mail al Comitato Regionale Lazio, che l’aveva tempestivamente trasmessa alla Procura, con la quale si segnalava che la società Atletico Fontana Liri utilizzava puntualmente calciatori appartenenti alla categoria superiore allievi in gare della categoria giovanissimi regionali, falsificando i cartellini federali. La Procura aveva attivato un collaboratore che aveva presenziato ad una gara di campionato del 25-4-2010, Almas –Atletico Fontana Liri, e durante il riconoscimento dei calciatori aveva notato delle anomalie tra le foto apposte sui cartellini ed i calciatori che avevano effettuato il riconoscimento. Aveva quindi proceduto a fotografare sei calciatori della squadra e tramite il confronto tra la fotocopia del cartellino estratta sul momento, il cartellino depositato agli atti del comitato e le foto apposte sui cartellini degli atleti categoria allievi della medesima società aveva accertato che il calciatore Gilberto Bobba, tesserato con gli allievi, aveva giocato sotto il falso nome del calciatore Emiliano Calderoni, Il calciatore Riccardo Bianchi, figlio dell’allenatore Roberto Bianchi, tesserato con i giovanissimi ma in corso di squalifica, aveva giocato sotto le mentite spoglie del calciatore Luca Gabriele ed, infine, il calciatore Francesco Sera, tesserato come allievo, aveva giocato sotto il falso nome di Emiliano Calderoni. La trasposizione di persona avveniva, in sostanza, utilizzando i cartellini dei calciatori in posizione irregolare e fidando sulla vaga rassomiglianza tra questi ed i sostituti in posizione irregolare. Di fronte a tali inoppugnabili prove documentali l’allenatore Bianchi ammetteva di aver congegnato da solo la fraudolenta trasposizione di persona e di averlo fatto nella gara con l’Almas e contro lo Zagorolo ed il Cinecittà. Solo a posteriori aveva avvertito il Presidente che si era molto “arrabbiato” per il fatto. Anche i calciatori Sera e Bobba confermavano la circostanza ed, in particolare il Bobba, affermava di aver giocato anche in altre due gare che non ricordava. La Procura accertava quindi che, come minimo, la pratica della trasposizione di calciatori era stata messa in atto nelle gare Zagarolo-Atletico Fontana Liri del 4-10-2009, Atletico Fontana Liri – Zagarolo del 24-1-2010, Cinecittà Bettini . Atletico Fontana Liri del 18-10-2009, e Atletico Fontana Liri – Cinecittà Bettini del 7-2-2010, oltre che nella gara contro l’Almas sopra citata ed in quelle gare la distinta dei calciatori era stata sottoscritta dai dirigenti accompagnatori Taglienti e Santaroni che avevano falsamente attestato la regolarità del tesseramento dei calciatori partecipanti alla gara. Procedeva quindi al deferimento dell’allenatore, dei due dirigenti e dei tre calciatori oltre che della società per responsabilità oggettiva.
La Commissione Disciplinare fissava la riunione per la discussione del deferimento ed assegnava ai deferiti termine per la produzione di memorie difensive.
Faceva pervenire memoria difensiva la società Atletico Fontana Liri che ammetteva i fatti e ne rilevava la gravità scusandosi per l’omessa vigilanza nei confronti dell’allenatore Bianchi e rimettendosi al giudizio della Commissione.
Nessuno dei deferiti compariva nella riunione e la Procura Federale chiedeva l’affermazione di responsabilità per tutti i soggetti deferiti e richiedeva per l’allenatore Bianchi Roberto l’ammenda di € 1.500,00 e la squalifica per anni uno e mesi sei, per i dirigenti Taglienti e Santaroni l’ammenda di € 500,00 e la squalifica per mesi sei, per il calciatori Bianchi Riccardo e Sera Francesca la squalifica per mesi 3 e per il calciatore Bobba Gilberto la squalifica per mesi 9, per la società Atletico Fontana Liri l’ammenda di € 2.000,00 e la penalizzazione di cinque punti in classifica da scontarsi nella squadra giovanissimi nella corrente stagione 2010-2011.
Ritiene la Commissione che i fatti sono stati ampiamente provati e sono supportati da completa dichiarazione confessoria dei deferiti e sono di eccezionale gravità. Concorrono in tal senso la categoria ove si sono perpetrati destinata all’addestramento dei giovani calciatori, alla loro formazione fisica, tecnica e morale, ed alla promozione del gioco di calcio tra i giovani, le modalità caratterizzate dalla fraudolenta trasposizione di persone e dal furto di identità di altri giovani calciatori con tutte le conseguenze gravissime in termini di sicurezza ed assicurazione dei calciatori, la alterazione della par condicio tra squadre giovanili con l’utilizzo di calciatori di età superiore a quella consentita che mettono a repentaglio negli sconti fisici gli avversari più immaturi fisicamente, la concertazione tra l’allenatore e, quantomeno, i calciatori ed i dirigenti accompagnatori che dimostrano la abitualità della pratica e l’assoluta assenza di qualsiasi resipiscenza all’interno della intera compagine societaria. Solo come parziale attenuante può essere assunto il comportamento procedimentale dei deferiti che hanno collaborato con gli inquirenti ammettendo le loro colpe. Solo tale considerazione ha evitato all’allenatore Bianchi che la Commissione adottasse nei suoi confronti la sanzione massima prevista dall’ordinamento in quanto la colpa era di tale gravità da renderne incompatibile la permanenza nei ranghi federali. In tal senso le sanzioni richieste dalla Procura sono troppo miti anche per i dirigenti accompagnatori e, peraltro, come più volte ribadito, la Commissione non ritiene che, ad allenatori e dirigenti di società non professioniste possono essere applicate sanzioni pecuniarie, riservate al solo settore professionistico. Per quanto attiene ai calciatori la sanzione da irrogare, considerando che la loro partecipazione all’illecito è piena e consapevole, è quella che la Procura ha richiesto per il solo Bobba, in quanto il numero delle gare a cui i calciatori avrebbero partecipato in posizione irregolare, che naturalmente non è stato possibile accertare per la particolare modalità della trasposizione, è del tutto ininfluente e tutti vanno sanzionati nella stessa misura. Le sanzioni a carico della società appaiono infine pienamente congrue ed adeguate, non avendo alcun rilievo che nelle gare in questione la società non abbia poi conseguito risultati positivi.
Tutto ciò premesso la Commissione Disciplinare
DELIBERA
Di ritenere tutti i deferiti responsabili delle violazioni rispettivamente ascritte e di applicare all’allenatore Bianchi Roberto la squalifica per anni tre, ai dirigenti accompagnatori Taglienti Ives e Santaroni Leonardo l’inibizione per anni uno, ai calciatori Bianchi Riccardo, Bobba Gilberto e Sera Francesco la squalifica per mesi nove, alla società Atletico Fontana Liri l’ammenda di € 2.000,00 e la penalizzazione di cinque punti in classifica da scontare nel campionato giovanissimi della stagione 2010-2011.
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