COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.lnd.it – www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 133 del 21/04/2011 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DEL CALCIATORE FABRIZIO ARABIA, TESSERATO PER LA SOCIETA’ BELLEGRA 1962, DEL PRESIDENTE DELLA SOCIETA’ TORRI IN SABINA CARLO POLIDORI, DEI DIRIGENTI DELLA SOCIETA’ TORRI IN SABINA, FELICE GALLETTI E ALDO RENZI, E DELLE SOCIETA’ A.S.TORRI IN SABINA E A.S.D. SEGNI

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.lnd.it - www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 133 del 21/04/2011 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DEL CALCIATORE FABRIZIO ARABIA, TESSERATO PER LA SOCIETA’ BELLEGRA 1962, DEL PRESIDENTE DELLA SOCIETA’ TORRI IN SABINA CARLO POLIDORI, DEI DIRIGENTI DELLA SOCIETA’ TORRI IN SABINA, FELICE GALLETTI E ALDO RENZI, E DELLE SOCIETA’ A.S.TORRI IN SABINA E A.S.D. SEGNI La Procura Federale della F.I.G.C. ha disposto il deferimento dei soggetti indicati in epigrafe alla Commissione Disciplinare territoriale per il Lazio con atto del 1-3-2011. Nel deferimento vengono contestate al calciatore Arabia le violazioni di cui all’articolo 1 comma 1 CGD, 40 comma 4 delle NOIF e 10 commi 2 e 6 del CGS per aver disputato le gare del campionato di Promozione, Torri in Sabina /Lodigiani del 5-9-2010 e Sanpolese-Torri in Sabina del 12-9-2010, in posizione irregolare in quanto in costanza di tesseramento con la società Segni, al presidente Polidori di aver sottoscritto un modulo di tesseramento irregolare ed ai dirigenti Galletti e Renzi, di aver sottoscritto la distinta di gara relative alle gare indicate, violando quindi le disposizioni dell’articolo 1 comma 1 CGS, 40 comma 4 NOIF e 10 comma 2 e 6 CGS, alle società la responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell’articolo 4 comma 1 e 2 al Torri in Sabina e la sola responsabilità oggettiva, ai sensi dell’articolo 4 comma 2 CGS, per la società Segni, per le violazioni rispettivamente ascritte ai propri tesserati. Nel deferimento veniva precisato che, in effetti, era stata depositata nei termini una lista di tesseramento del calciatore Arabia ma l’ufficio di tesseramenti competente aveva rilevato come fosse irregolare trattandosi di calciatore in costanza di tesseramento con altra società, precisamente il Segni, l’Ufficio aveva quindi passato il tesseramento agli atti come nullo e privo di effetti. Medio tempore, però, il calciatore aveva già partecipato alle gare indicate. Successivamente il calciatore aveva contratto regolare tesseramento, a seguito di svincolo, con la società Bellegra 1962. La Commissione Disciplinare fissava la riunione per la discussione del deferimento ed assegnava alle parti termine per il deposito di memorie difensive. Le parti non facevano pervenire memorie nel termine assegnato. Nella riunione la Procura richiedeva l’affermazione di responsabilità di tutti i deferiti e richiedeva per la società Torri in Sabina la penalizzazione di due punti in classifica ed € 1.000,00 di ammenda, per la società Segni l’ammenda di € 500, per il calciatore Arabia la squalifica per due anni e per il Presidente Polidori ed i dirigenti Galletti e Renzi l’inibizione per anni due. Era altresì presente il solo presidente Carlo Polidori che sottolineava come fosse la prima volta che si verificasse un caso del genere anche a causa di una grave malattia che gli aveva impedito di controllare i tesseramenti con la consueta attenzione. Ricevuta la comunicazione di rigetto del tesseramento aveva chiesto lumi al calciatore che aveva continuato ad insistere sulla sua regolare posizione dimostrando assoluta scorrettezza tanto da dover essere definitivamente allontanato . La Commissione Disciplinare ritiene innanzitutto che i fatti ascritti siano documentalmente provati e concretizzino le violazioni contestate rispettivamente ad esclusione per le più volte esposte motivazioni di quella dell’articolo 10 comma 6 che si applica esclusivamente ai tesseramenti e trasferimenti di calciatori extracomunitari ottenute con la fraudolenta alterazione dello status di cittadinanza e con l’utilizzazione di tali soggetti che comunque non abbiano titolo a prendere parte alla gara. Va quindi fissata la sanzione per i deferiti ed, in tal senso, la Commissione non può che ribadire come, a differenza di quanto costantemente richiesto dall’Organo requirente, non si possa pervenire all’automatica sanzione di un punto in classifica per ogni gara giocata dal calciatore in posizione irregolare ed alla squalifica od inibizione per due anni per i tesserati deferiti. Riguardo la sanzione ai tesserati, come si è già detto, non si applica il minimo edittale di due anni come previsto dall’articolo 10 comma 6, e la sanzione va adeguata, come in tutti gli altri casi, al grado di intensità del dolo o della colpa che emergono in ogni specifico caso. Anche per quanto riguarda la sanzione a carico della società si deve avere riguardo ad almeno tre elementi: a) la pluralità delle violazioni, sia in termini soggettivi, calciatori in posizione irregolare impegnati, sia oggetti, gare a cui hanno partecipato il od i calciatori in posizione irregolare; b) grado di intensità del dolo o della colpa, sia della società che del presidente che del calciatore, in presenza di conclamati elementi di fraudolenza o di grave colpa in vigilando ovvero di una colpa minima indotta da circostanze che potevano effettivamente indurre in errore i richiedenti il tesseramento o gli utilizzatori del calciatore squalificato; c) risultati conseguiti nelle gare irregolari, differenziando la sanzione a secondo dei punti effettivamente conseguiti negli incontri. Nel caso di specie vi è da osservare che il comportamento della società Torri in Sabina appare caratterizzato da colpa di grado medio. In sostanza la società ha errato nel trasmettere il modulo di tesseramento senza verificare con i competenti uffici la libertà dello stesso da vincoli con altre società, contentandosi delle dichiarazioni del calciatori. Diverso discorso per il calciatore che ha, invece, dolosamente nascosto alla società di essere già tesserato e non libero, essendo evidente che non poteva ignorare il suo status e l’esistenza del precedente tesseramento con il Segni. Nelle due gare in questione la società conseguì solo un punto, una sconfitta ed un pareggio. Va quindi irrogata la sanzione della penalizzazione e dell’ammenda alla società Torri in Sabina che, in forza delle considerazioni che precedono, può essere contenuta in un punto ed € 1.000,00 di ammenda, mentre al Presidente Polidori ed agli accompagnatori Galletti e Renzi va applicata la sanzione dell’inibizione per mesi uno. Al calciatore Arabia andrà invece applicata la sanzione della squalifica per mesi sei, proprio per le considerazioni sopra espresse, che ne connotano il comportamento sicuramente come doloso, ed alla società Segni andrà invece applicata la sanzione dell’ammenda come richiesto, stante la responsabilità oggettiva per il comportamento del proprio calciatore. Tutto ciò premesso la Commissione Disciplinare DELIBERA Di ritenere tutti i deferiti responsabili delle violazioni rispettivamente ascritte, ad esclusione di quella prevista dall’articolo 10 comma 6 CGS, e per l’effetto di irrogare le seguenti sanzioni: - Calciatore Fabrizio ARABIA squalifica per mesi 6; - Presidente Carlo POLIDORI e dirigenti Felice GALLETTI e Aldo RENZI inibizione per mesi 1; - Società Torri in Sabina penalizzazione di un punto in classifica da scontare nel campionato di competenza della prima squadra nella corrente stagione sportiva ed ammenda di € 1.000,00; - Società Segni ammenda di € 500,00.
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