COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.lnd.it – www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 133 del 21/04/2011 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DEL CALCIATORE IACOPO ALFANI, TESSERATO PER LA SOCIETRA’ SPORTING TIVOLI, DEI DIRIGENTI DELA SOCIETA’ SPORTING TIVOLI FEDERICO PELLEGRINI E FEDERICA FIRMANI E DELLA SOCIETA’ SPORTING TIVOLI

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.lnd.it - www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 133 del 21/04/2011 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DEL CALCIATORE IACOPO ALFANI, TESSERATO PER LA SOCIETRA’ SPORTING TIVOLI, DEI DIRIGENTI DELA SOCIETA’ SPORTING TIVOLI FEDERICO PELLEGRINI E FEDERICA FIRMANI E DELLA SOCIETA’ SPORTING TIVOLI La Procura Federale della F.I.G.C. ha disposto il deferimento dei soggetti indicati in epigrafe alla Commissione Disciplinare territoriale per il Lazio con atto del 23-2-2011. Nel deferimento vengono contestate al calciatore Alfani le violazioni di cui agli articoli 1 comma 1, 10 comma 6 e 22 comma 8 del CGS per aver disputato tre gare del campionato di 1^ categoria in posizione irregolare in quanto in corso di squalifica, ai due dirigenti Pellegrini e Firmani di aver sottoscritto le distinte di gara relative alle gare indicate, violando quindi le medesime disposizioni del CGS, alla società la responsabilità oggettiva, ai sensi dell’articolo 4 comma 2 CGS, per le violazioni rispettivamente ascritte ai propri tesserati. Nel deferimento veniva precisato che, in effetti, il calciatore Alfani non aveva scontato la giornata di squalifica comminata dal Giudice Sportivo con il comunicato ufficiale n. 140 del 13-5-2010 e la società era già stata sanzionata con la punizione sportiva della perdita della gara dal Giudice Sportivo con comunicato 66 del 25-11-2010 in relazione all’incontro Castelverde Caclio – Sporting Tivoli del 24-10-2010 oltre alle sanzioni accessorie. Lo stesso Giudice Sportivo aveva disposto il deferimento della società e dei tesserati per le altre gare nelle quali il calciatore aveva giocato in costanza di posizione irregolare e che non erano stato oggetto di reclamo di parte. La Commissione Disciplinare fissava la riunione per la discussione del deferimento ed assegnava alle parti termine per il deposito di memorie difensive. Faceva pervenire propria memoria la società che ammetteva l’addebito e lo giustificava con una disattenzione dovuta al fatto che il calciatore aveva disputato nella scorsa stagione con altra società e che la squalifica era appunto residuo della scorsa stagione. Inoltre la società era già stata sanzionata con una perdita della gara e rischiava di subire altre sanzioni ed era evidente l’assenza di dolo e/o malafede. Nella riunione la Procura richiedeva l’affermazione di responsabilità di tutti i deferiti e richiedeva per la società la penalizzazione di tre punti in classifica ed € 1.000,00 di ammenda, per il calciatore Alfani la squalifica per due anni e per i dirigenti Pellegrini e Firmani l’inibizione per anni due. I deferiti insistevano per il proscioglimento da ogni addebito riportandosi ai libelli difensivi o quantomeno per il minimo della pena irrogabile. La Commissione Disciplinare ritiene innanzitutto che i fatti ascritti siano documentalmente provati e concretizzino le violazioni contestate rispettivamente ad esclusione per le più volte esposte motivazioni di quella dell’articolo 10 comma 6 che si applica esclusivamente ai tesseramenti e trasferimenti di calciatori extracomunitari ottenute con la fraudolenta alterazione dello status di cittadinanza e con l’utilizzazione di tali soggetti che comunque non abbiano titolo a prendere parte alla gara. Va quindi fissata la sanzione per i deferiti ed, in tal senso, la Commissione non può che ribadire come, a differenza di quanto costantemente richiesto dall’Organo requirente, non si possa pervenire all’automatica sanzione di un punto in classifica per ogni gara giocata dal calciatore in posizione irregolare ed alla squalifica od inibizione per due anni per i tesserati deferiti. Riguardo la sanzione ai tesserati, come si è già detto, non si applica il minimo edittale di due anni come previsto dall’articolo 10 comma 6, e la sanzione va adeguata, come in tutti gli altri casi, al grado di intensità del dolo o della colpa che emergono in ogni specifico caso. Anche per quanto riguarda la sanzione a carico della società si deve avere riguardo ad almeno tre elementi: a) la pluralità delle violazioni, sia in termini soggettivi, calciatori in posizione irregolare impegnati, sia oggetti, gare a cui hanno partecipato il od i calciatori in posizione irregolare; b) grado di intensità del dolo o della colpa, sia della società che del presidente che del calciatore, in presenza di conclamati elementi di fraudolenza o di grave colpa in vigilando ovvero di una colpa minima indotta da circostanze che potevano effettivamente indurre in errore i richiedenti il tesseramento o gli utilizzatori del calciatore squalificato; c) risultati conseguiti nelle gare irregolari, differenziando la sanzione a secondo dei punti effettivamente conseguiti negli incontri. Nel caso di specie vi è da osservare che il comportamento della società Sporting Tivoli appare caratterizzato da colpa di grado medio. In sostanza la società ha errato nel non controllare con la massima attenzione la posizione disciplinare dei calciatori tesserati nella precedente stagione con altra società, anche se si trattava di una sanzione comminata per recidività in ammonizione ed all’ultima giornata di campionato. Analogo discorso per il calciatore che, per le circostanze anzidette, poteva ignorare di aver subito la sanzione, trattandosi di episodio di scarso significato disciplinare, appunto una ammonizione, non aver ricordato il particolare mettendo sull’avviso la società. Va quindi irrogata la sanzione della penalizzazione e dell’ammenda alla società Sporting Tivoli che, considerando che nelle tre gare la società ha conseguito solo due punti ed ha già subito una punizione sportiva di perdita della gara per lo stesso fatto, può essere contenuta in un punto di penalizzazione ed € 1.000,00 di ammenda mentre ai dirigenti va applicata la sanzione dell’inibizione per un mese. Al calciatore Alfani andrà invece applicata la sanzione della squalifica per due gare, proprio per le considerazioni sopra espresse, che ne connotano il comportamento sicuramente come colposo. Tutto ciò premesso la Commissione Disciplinare DELIBERA Di ritenere tutti i deferiti responsabili delle violazioni rispettivamente ascritte, ad esclusione di quella prevista dall’articolo 10 comma 6 CGS, e per l’effetto di irrogare le seguenti sanzioni: - calciatore Iacopo ALFANI squalifica per due giornate; - dirigenti Federico PELLEGRINI e Federica FIRMANI inibizione per mesi 1; - Società Sporting TIVOLI penalizzazione di un punto in classifica da scontare nel campionato di competenza della prima squadra nella corrente stagione sportiva ed € 1.000,00 di ammenda.
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