COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.lnd.it – www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 133 del 21/04/2011 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DELLA CALCIATRICE ALESSANDRA CIOFFI, DEI DIRIGENTI MICHELANGELO CIOFFI E FILIPPO MARIA CAPATTI PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 COMMA 1 DEL C.G.S. IN RELAZIONE AGLI ARTT. 10 COMMI 2 E 6 DEL C.G.S. E DELLA SOCIETA’ A.S.D. VEJO LAZIO CALCETTO AI SENSI DELL’ART. 4 COMMA 2 DEL C.G.S.

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.lnd.it - www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 133 del 21/04/2011 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DELLA CALCIATRICE ALESSANDRA CIOFFI, DEI DIRIGENTI MICHELANGELO CIOFFI E FILIPPO MARIA CAPATTI PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 COMMA 1 DEL C.G.S. IN RELAZIONE AGLI ARTT. 10 COMMI 2 E 6 DEL C.G.S. E DELLA SOCIETA’ A.S.D. VEJO LAZIO CALCETTO AI SENSI DELL’ART. 4 COMMA 2 DEL C.G.S. La Procura Federale della F.I.G.C. ha disposto il deferimento innanzi a questa Commissione Disciplinare Territoriale dei soggetti indicati in titolo, a seguito della nota del 16.2.2011 con la quale il Presidente del Comitato Regionale Lazio ha segnalato la posizione non regolamentare di tesseramento della calciatrice ALESSANDRA CIOFFI, a favore della Società VEJO LAZIO CALCETTO. L’incaricato della Procura Federale ha accertato che, successivamente, dopo i dovuti controlli, con note del 14.1.2011 e 7.2.2011, il Presidente del Comitato Regionale Lazio ha comunicato alla Società VEJO LAZIO CALCETTO che non è mai stato trasmesso il necessario certificato cumulativo, così come previsto dall’art. 40 comma 3 delle NOIF, e che la calciatrice ALESSANDRA CIOFFI non ha l’età anagrafica per giocare, rendendo così nulla la sopraccitata richiesta di tesseramento. Rilevato quanto sopra, il Rappresentante della Procura, accertava che la calciatrice di cui sopra ha preso parte in posizione irregolare, a n. 7 gare valevoli per il Campionato di Serie C Calcio a 5 Femminile, per il periodo dall’11.12.2010 al 5.2.2011. Accertava, altresì, la Procura, che le distinte delle predette gare sono state sottoscritte per 6 gare dal Sig. MICHELANGELO CIOFFI e per 1 gara dal Sig. FILIPPO MARIA CAPATTI, dichiarando il regolare tesseramento dei calciatori impiegati nelle distinte in questione. Per tutti questi motivi la Procura Federale deferiva i soggetti indicati in titolo per le violazioni loro ascritte. Nell’udienza del 14.4.2011 era presente il Rappresentante della Procura e tutti i deferiti ed il Presidente della Società MINGHELLA GIANLUCA. Il Presidente affermava che nel corso della corrente stagione sportiva, sono state notificate ai competenti Uffici del C.R. Lazio, variazioni relative all’indirizzo di corrispondenza, ed evidentemente l’Ufficio Tesseramenti ha trasmesso erroneamente la lettera relativa alla posizione della calciatrice in argomento ad un indirizzo non corretto. Pertanto, convinti di agire in piena regolarità, hanno schierato la calciatrice nelle 7 gare oggetto del deferimento, in completa buona fede, e solamente dopo aver ricevuto la lettera con la notifica dell’udienza di deferimento, avendone appreso i motivi, tenevano ferma la calciatrice CIOFFI. La Procura Federale concludeva con l’affermazione di responsabilità dei deferiti chiedendo per la calciatrice ALESSANDRA CIOFFI la squalifica per anni 2; per i Dirigenti MICHELANGELO CIOFFI e FILIPPO MARIA CAPATTI l’inibizione per anni 2; per la Società VEJO LAZIO CALCETTO la penalizzazione di 7 punti in classifica, da scontare nella corrente stagione sportiva, ed € 1.500 di ammenda. La Commissione ritiene che i fatti posti a base del deferimento, sono ampiamente comprovati dagli atti in possesso di questo Organo Giudicante Si premette che nel caso di tesseramento irregolare, come più volte viene ribadito, è sufficiente l’accertamento della materialità del fatto. La posizione irregolare di un calciatore partecipante ad una gara determina automaticamente le sanzioni disciplinari e non valgono a scriminare l’evento giustificazioni di sorta. Per quanto attiene alle sanzioni, come si è più volte affermato, la Commissione non ritiene che, nel caso di posizione irregolare di calciatore non professionista, possano applicarsi le sanzioni edittali, seppur nel minimo, previste dall’articolo 10 comma 6 del CGS, in quanto tale disposizione per la logica sistematica, per la collocazione in un comma che si occupa del tesseramento di calciatori extracomunitari, e per la ratio che mira a reprimere l’alterazione dei documenti di cittadinanza di tali tesserati, è applicabile solo nel caso di alterazione di documenti di cittadinanza e, comunque, di utilizzo irregolare di calciatori extracomunitari. Al di là di tutto quanto ha rappresentato la Società, circa le difficoltà riscontrate in merito al mancato ricevimento della posta all’esatto indirizzo, questa Commissione fa presente che i responsabili della Società deferita avrebbero dovuto conoscere la norma regolamentare di cui all’art. 24 comma 3 delle NOIF, che stabilisce l’utilizzazione della calciatrice solamente dopo la pubblicazione sul Comunicato Ufficiale dell’autorizzazione a giocare concessa dal Comitato Regionale Lazio. Motivo questo, per cui la Società deve necessariamente essere ritenuta responsabile in quanto, come detto in precedenza, le prescrizioni normative in materia sono chiare ed inequivocabili e le sanzioni quindi irrogate “per tabulas”. Tuttavia, la buona fede delle persone protagoniste della vicenda, legittimano una mitigazione delle sanzioni rispetto alle richieste proposte dall’Organo Requirente, in cui va tenuto conto della gradualità delle sanzioni, in considerazione delle responsabilità diverse esistenti tra Dirigenti di una Società ed una giovane calciatrice che poteva anche non conoscere la norma in questione. Tanto premesso, questa Commissione Disciplinare Territoriale, valutate le circostanze DELIBERA Di ritenere tutti i deferiti responsabili delle violazioni rispettivamente ascritte, ad esclusione di quella prevista dall’articolo 10 comma 6 CGS, e per l’effetto di irrogare le seguenti sanzioni: alla calciatrice ALESSANDRA CIOFFI mesi 3 di squalifica; ai Dirigenti MICHELANGELO CIOFFI e FILIPPO MARIA CAPATTI mesi 6 di inibizione; alla società VEJO LAZIO CALCETTO n. 3 punti di penalizzazione da scontare nella prossima stagione sportiva nonché l’ammenda di € 1.000.
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