COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 6 del 29/07//2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO PROCURA FEDERALE A CARICO DI AS DON BOSCO CAMP. III CAT. E DEL SUO PRESIDENTE SIG. ITALO MARCASSA per violazione dell’Art. 1, comma 1, C.G.S. in relazione all’Art. 38, comma I, delle NOIF e dell’Art. 4, comma I , C.G.S. per aver impiegato il sig. BRUNO MOROSSI in qualità di allenatore senza essere regolarmente tesserato per la società deferita.

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 6 del 29/07//2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO PROCURA FEDERALE A CARICO DI AS DON BOSCO CAMP. III CAT. E DEL SUO PRESIDENTE SIG. ITALO MARCASSA per violazione dell'Art. 1, comma 1, C.G.S. in relazione all'Art. 38, comma I, delle NOIF e dell'Art. 4, comma I , C.G.S. per aver impiegato il sig. BRUNO MOROSSI in qualità di allenatore senza essere regolarmente tesserato per la società deferita. La Commissione Disciplinare Territoriale del CRL, esperiti gli adempimenti di rito, preso atto che i deferiti non si sono presentati avanti questa Commissione, anche se hanno presentato delle difese scritte dove sostanzialmente riconoscono la responsabilità, facendo richiesta di patteggiamento della pena ai sensi dell'Art. 23 GCS, e che il Rappresentante della Procura, ritenuta inammissibile la richiesta di patteggiamento in quanto totalmente irrituale e non accoglibile, ha richiesto di affermare la responsabilità di tutti i deferiti in ordine alle violazioni contestate e condannarli alle seguenti sanzioni: 1) AS DON BOSCO ammenda di Euro 300, 000; 2) al Sig. SIG. ITALO MARCASSA mesi due di inibizione. MOTIVI DELLA DECISIONE il comportamento addebitato ai deferiti risulta pienamente provato dalla documentazione in atti. Le sanzioni richieste dal Rappresentante della Procura Federale appaiono del tutto adeguate in relazione alla rilevanza dei fatti contestati. Tanto premesso, la Commissione Disciplinare Territoriale, COMMINA alla AS DON BOSCO ammenda di Euro 300, 000; al Sig. SIG. ITALO MARCASSA mesi due di inibizione.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2026 Dirittocalcistico.it