• Stagione sportiva: 2010/2011
COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 15 del 07/10/2010
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE a carico di GAMARRA RUIZ Sebastian, FORLANI Alberto, MICHELI Elio, CORBELLINI Antonio, CLERICI Roberto e della Società BRESCIA CALCIO SPA,
per rispondere:
il Sig. GAMARRA RUIZ Sebastian, calciatore tesserato per la società Brescia Calcio S.p.A. della violazione di cui all’art. 1, comma 1, del C.G.S., con riferimento agli artt. 7 c. 1 e 16 c. 1 dello Statuto, ed in relazione all’art. 10, comma 2, CGS, per aver contravvenuto ai principi di lealtà, correttezza e probità per aver disputato la gara PERGOCREMA – BRESCIA valevole per il campionato regionale giovanissimi nella stagione sportiva 2009 -2010 nelle file della società Brescia Calcio, senza averne titolo perché non ritualmente tesserato;
il Sig. FORLANI Alberto, calciatore tesserato per la società Brescia Calcio S.p.A. della violazione di cui all’art. 1, comma 1, del C.G.S., con riferimento al paragrafo 3.1 del comunicato n. 1 del settore giovanile e scolastico della FIGC relativo alla stagione 2009 – 2010 per aver disputato n. 2 gare del campionato regionale giovanissimi (PERGOCREMA – BRESCIA e BRESCIA – Atalanta), nella stagione sportiva 2009 – 2010, nelle file della società Brescia Calcio, senza averne il titolo per non aver ancora compiuto 12 anni di età;
Il Sig. Ennio MICHELI, Dirigente accompagnatore ufficiale della società Brescia Calcio S.p.A., della violazione di cui all’art. 1, comma 1, in relazione all’art. 10, comma 2, del CGS, per aver sottoscritto n. 2 distinte di gara depositate in atti, certificando la regolarità del tesseramento del giocatore GAMARRA RUIZ Sebastian, e l’impiego del calciatore FORLANI Alberto, in violazione delle norme federali di riferimento;
Il Sig. CORBELLINI Antonio, allenatore tesserato per la società Brescia Calcio S.p.A, all’epoca dei fatti responsabile del settore giovanile della società Brescia Calcio S.p.A., della violazione di cui all’art. 1, comma 1, C.G.S. con riferimento agli artt. 7 c. 1 e 16 c. 1 dello Statuto ed in relazione all’art. 10 c. 2 C.G.S. nonché, avuto riguardo al paragrafo 3.1 del comitato ufficiale n. 1 del settore giovanile scolastico stagione 2009 – 2010, per aver contravvenuto nei principi di lealtà, correttezza e probità per aver consentito che calciatori non ritualmente tesserati e/o non dell’età consentita venissero impiegati dalla propria società in occasione di due gare di campionato;
Il Sig. CLERICI Roberto, allenatore della squadra giovanissimi tesserato per la società Brescia Calcio, della violazione di cui all’art. 1 c. 1 C.G.S. con riferimento agli artt. 7 c. 1 e 16 c. 1 dello Statuto ed in relazione all’art. 10 c. 2 C.G.S. nonché, avuto riguardo al paragrafo 3.1 del comitato ufficiale n. 1 del settore giovanile scolastico stagione 2009 – 2010, per aver contravvenuto nei principi di lealtà, correttezza e probità per aver consentito che calciatori non ritualmente tesserati e/o non dell’età consentita venissero impiegati dalla propria società in occasione di due gare di campionato;
La società Brescia Calcio S.p.A:, a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 4, comma 2, in conseguenza delle responsabilità ascritte ai propri dirigenti ed ai propri tesserati.
COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 15 del 07/10/2010
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE a carico di GAMARRA RUIZ Sebastian, FORLANI Alberto, MICHELI Elio, CORBELLINI Antonio, CLERICI Roberto e della Società BRESCIA CALCIO SPA,
per rispondere:
il Sig. GAMARRA RUIZ Sebastian, calciatore tesserato per la società Brescia Calcio S.p.A. della violazione di cui all'art. 1, comma 1, del C.G.S., con riferimento agli artt. 7 c. 1 e 16 c. 1 dello Statuto, ed in relazione all'art. 10, comma 2, CGS, per aver contravvenuto ai principi di lealtà, correttezza e probità per aver disputato la gara PERGOCREMA – BRESCIA valevole per il campionato regionale giovanissimi nella stagione sportiva 2009 -2010 nelle file della società Brescia Calcio, senza averne titolo perché non ritualmente tesserato;
il Sig. FORLANI Alberto, calciatore tesserato per la società Brescia Calcio S.p.A. della violazione di cui all'art. 1, comma 1, del C.G.S., con riferimento al paragrafo 3.1 del comunicato n. 1 del settore giovanile e scolastico della FIGC relativo alla stagione 2009 – 2010 per aver disputato n. 2 gare del campionato regionale giovanissimi (PERGOCREMA - BRESCIA e BRESCIA - Atalanta), nella stagione sportiva 2009 – 2010, nelle file della società Brescia Calcio, senza averne il titolo per non aver ancora compiuto 12 anni di età;
Il Sig. Ennio MICHELI, Dirigente accompagnatore ufficiale della società Brescia Calcio S.p.A., della violazione di cui all'art. 1, comma 1, in relazione all'art. 10, comma 2, del CGS, per aver sottoscritto n. 2 distinte di gara depositate in atti, certificando la regolarità del tesseramento del giocatore GAMARRA RUIZ Sebastian, e l'impiego del calciatore FORLANI Alberto, in violazione delle norme federali di riferimento;
Il Sig. CORBELLINI Antonio, allenatore tesserato per la società Brescia Calcio S.p.A, all'epoca dei fatti responsabile del settore giovanile della società Brescia Calcio S.p.A., della violazione di cui all'art. 1, comma 1, C.G.S. con riferimento agli artt. 7 c. 1 e 16 c. 1 dello Statuto ed in relazione all'art. 10 c. 2 C.G.S. nonché, avuto riguardo al paragrafo 3.1 del comitato ufficiale n. 1 del settore giovanile scolastico stagione 2009 – 2010, per aver contravvenuto nei principi di lealtà, correttezza e probità per aver consentito che calciatori non ritualmente tesserati e/o non dell'età consentita venissero impiegati dalla propria società in occasione di due gare di campionato;
Il Sig. CLERICI Roberto, allenatore della squadra giovanissimi tesserato per la società Brescia Calcio, della violazione di cui all'art. 1 c. 1 C.G.S. con riferimento agli artt. 7 c. 1 e 16 c. 1 dello Statuto ed in relazione all'art. 10 c. 2 C.G.S. nonché, avuto riguardo al paragrafo 3.1 del comitato ufficiale n. 1 del settore giovanile scolastico stagione 2009 – 2010, per aver contravvenuto nei principi di lealtà, correttezza e probità per aver consentito che calciatori non ritualmente tesserati e/o non dell'età consentita venissero impiegati dalla propria società in occasione di due gare di campionato;
La società Brescia Calcio S.p.A:, a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art. 4, comma 2, in conseguenza delle responsabilità ascritte ai propri dirigenti ed ai propri tesserati.
A seguito di decisione della Commissione Disciplinare Nazionale assunta nella riunione del giorno 8 luglio 2010 e pubblicata sul Comunicato Ufficiale N. 3/CDN del 9 luglio 2010, il Procuratore Federale deferiva i soggetti sopra indicati avanti a questa Commissione.
Nel suo provvedimento la Commissione Disciplinare Nazionale, chiamata a decidere sul deferimento disposto dalla Procura Federale nei confronti degli stessi soggetti e per le medesime violazioni oggi in esame, dichiarava la propria incompetenza, adducendo che per le gare oggetto del deferimento, trattandosi di livello regionale e non nazionale, la competenza a giudicare in I grado appartiene alle Commissioni Disciplinari Territoriali.
Alla udienza tenutasi avanti questa Commissione, oltre al rappresentante della Procura Federale, si è presentato il difensore di tutti i deferiti, munito di procura speciale.
Dopo la relazione del Presidente della Commissione Disciplinare, nella quale si esponevano i risultati delle indagini della Procura Federale posti a base del deferimento, veniva data la parola al rappresentante e difensore dei deferiti.
Il legale si riportava integralmente al contenuto delle memorie acquisite agli atti e ribadiva oralmente le argomentazioni ivi contenute.
Con la tesi difensiva principale il legale sostiene che i fatti contestati non possono ritenersi sottoposti ai vincoli e limiti indicati nel paragrafo 3.1 del C.U. n. 1 del Settore Giovanile e Scolastico stagione 2009/2010, ciò in quanto le partite in contestazione si sono svolte in ambito locale e non, come erroneamente affermato nell'atto di deferimento, in campionato o competizione di livello regionale. Subordinatamente il difensore sostiene trattarsi di errore scusabile da parte dei deferiti, stante il poco chiaro tenere della normativa, ed in ogni caso rileva l'assoluta buona fede degli stessi.
Successivamente, munito di procura speciale, il legale chiedeva per il solo Corbellini Antonio che si procedesse ai sensi dell'art. 23 del C.G.S.
In relazione a tale posizione il difensore ed il Rappresentante della Procura Federale concordavano l'applicazione della sanzione della squalifica per la durata di mesi due; ivi computata la riduzione di pena prevista dall'art. 23 C.G.S.
Nei confronti degli altri deferiti il Rappresentante della Procura Federale chiedeva l'affermazione di responsabilità e la condanna alle seguenti sanzioni:
per GAMARRA RUIZ Sebastian giorni 15 di squalifica;
per FORLANI Alberto mesi 1 di squalifica;
per MICHELI Ennio mesi 1 di inibizione;
per CLERICI Roberto mesi 2 di squalifica;
per la Società BRESCIA CALCIO SPA punti 2 di penalizzazione da scontarsi nel Campionato Giovanissimi Regionale stagione 2010/2011.
Il difensore per tutti i sopraindicati deferiti chiedeva il proscioglimento e, in subordine, un supplemento di indagini teso ad accertare la tipologia delle gare in contestazione.
Motivi della decisione
I comportamenti addebitati ai deferiti nella loro materialità risultano pienamente provati attraverso la documentazione in atti e confermati dalle dichiarazioni rese nel corso delle indagini da Corbellini Antonio, allenatore ed all'epoca dei fatti responsabile del settore giovanile della Società, il quale ha ammesso la partecipazione dei calciatori Gammarra Ruiz e Forlani alle gare Brescia-Atalanta disputata il 01.11.2009 e Pergocrema-Brescia disputata il 15.11.2009, esibendo inoltre in quella sede le distinte delle due gare e dichiarando che in effetti il calciatore Gamarra Ruiz Sebastian al tempo della gara contro l'Atalanta non era ancora tesserato, mentre il calciatore Forlani Alberto non aveva compiuto ancora i 12 anni.
L'assunto difensivo relativo alla non applicabilità delle disposizioni contenute nel paragrafo 3.1 del C.U. n. 1 del Settore Giovanile Scolastico stagione 2009/2010, sul presupposto che le gare in contestazione esulassero dall'ambito della loro disciplina in quanto disputate in manifestazioni a carattere locale e non nel Campionato Giovanissimi Regionale, è assolutamente privo di fondamento e contraddetto dai documenti ufficiali. Infatti di tali gare vi è formale riscontro nel Comunicato Ufficiale del Comitato Regionale Lombardia n. 19 del 15.11.2009, ove a pagina 847/19 si legge “CAMPIONATO GIOVANISSIMI REG, PROF.” Risultati ufficiali gare del 1 novembre 2009 “BRESCIA SPA – ATALANTA BERG.SCA C.-SPA 2-4 e nel Comunicato Ufficiale del Comitato Regionale Lombardia n.21 del 19.11.2009, ove a pagina 1002/21 si legge “CAMPIONATO GIOVANISSIMI REG. PROF. B”. Risultati ufficiali gare del 15 novembre 2009 “PERGOCREMA 1932 S.R.L. - BRESCIA SPA 0-6.
Da tali documenti ufficiali, l'acquisizione dei quali è stata peraltro richiesta come supplemento di indagini dalla stessa difesa, risulta in maniera inequivocabile l'appartenenza delle gare al Campionato Giovanissimi Regionali e, di conseguenza, la piena applicabilità delle disposizioni contenute nel paragrafo 3.1 del C.U. n.1 del Settore Giovanile Scolastico stagione 2009/2010. Da ciò deriva l'attribuzione di responsabilità a tutti i deferiti in relazione ai rispettivi ruoli, così come svolti e descritti nell'atto di deferimento.
Superato il problema dell'accertamento delle rispettive responsabilità, che derivano dal mancato rispetto delle norme, l'impegno di questo Giudicante deve essere rivolto all'esame ed alla valutazione del disvalore e della rilevanza del caso concreto ai fini di una equa quantificazione delle sanzioni da infliggere.
Non vi è alcun dubbio che la responsabilità maggiore va attribuita alla condotta contestata al Corbellini, proprio in ragione dell'importanza del suo ruolo nell'ambito del settore giovanile, responsabilità che ai fini della quantificazione della pena trova attenuazione in ragione della richiesta di definizione del procedimento ai sensi dell'art. 23 C.G.S.
Di grado leggermente inferiore può ritenersi la gravità delle condotte ascritte ai deferiti Micheli e Clerici. Per quanto riguarda i calciatori Gamarra Ruiz e Forlani, la loro responsabilità è minima, considerando che i calciatori in genere, ed ancora più i giovanissimi, nella realtà, si affidano del tutto e presumono regolari gli atti posti in essere dai loro allenatori e dirigenti. Peraltro si ritiene di differenziare l'entità della sanzione da infliggere a ciascuno dei due, in quanto nel Forlani vi era la consapevolezza di non avere compiuto ancora i 12 anni.
Tanto premesso,
La Commissione Disciplinare Territoriale
preso atto della richiesta di applicazione della pena avanzata per il Sig, Corbellini Antonio, in merito alla quale ha prestato il consenso il Rappresentante della Procura Federale;
ritenuta accoglibile la sanzione concordata tra le parti in considerazione della entità e rilevanza del comportamento contestato,
a p p l i c a
al Sig. CORBELLINI Antonio la sanzione di mesi 2 di squalifica..
Ritenuta la responsabilità degli altri deferiti in relazione alle violazioni rispettivamente loro ascritte, valutata la rilevanza della condotte illecite poste in essere,
i n f l i g g e
a GAMARRA RUIZ Sebastian la sanzione della squalifica per una gara;
a FORLANI Alberto la sanzione della squalifica per due gare;
a MICHELI Ennio la sanzione della inibizione per la durata di mesi uno;
a CLERICI Roberto la sanzione della squalifica per la durata di mesi due;
alla Società BRESCIA CALCIO SPA punti due di penalizzazione da scontarsi nel Campionato Giovanissimi Regionale stagione sportiva 2010/2011.
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Comunicato Ufficiale N° 15 del 07/10/2010
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE a carico di GAMARRA RUIZ Sebastian, FORLANI Alberto, MICHELI Elio, CORBELLINI Antonio, CLERICI Roberto e della Società BRESCIA CALCIO SPA,
per rispondere:
il Sig. GAMARRA RUIZ Sebastian, calciatore tesserato per la società Brescia Calcio S.p.A. della violazione di cui all’art. 1, comma 1, del C.G.S., con riferimento agli artt. 7 c. 1 e 16 c. 1 dello Statuto, ed in relazione all’art. 10, comma 2, CGS, per aver contravvenuto ai principi di lealtà, correttezza e probità per aver disputato la gara PERGOCREMA – BRESCIA valevole per il campionato regionale giovanissimi nella stagione sportiva 2009 -2010 nelle file della società Brescia Calcio, senza averne titolo perché non ritualmente tesserato;
il Sig. FORLANI Alberto, calciatore tesserato per la società Brescia Calcio S.p.A. della violazione di cui all’art. 1, comma 1, del C.G.S., con riferimento al paragrafo 3.1 del comunicato n. 1 del settore giovanile e scolastico della FIGC relativo alla stagione 2009 – 2010 per aver disputato n. 2 gare del campionato regionale giovanissimi (PERGOCREMA – BRESCIA e BRESCIA – Atalanta), nella stagione sportiva 2009 – 2010, nelle file della società Brescia Calcio, senza averne il titolo per non aver ancora compiuto 12 anni di età;
Il Sig. Ennio MICHELI, Dirigente accompagnatore ufficiale della società Brescia Calcio S.p.A., della violazione di cui all’art. 1, comma 1, in relazione all’art. 10, comma 2, del CGS, per aver sottoscritto n. 2 distinte di gara depositate in atti, certificando la regolarità del tesseramento del giocatore GAMARRA RUIZ Sebastian, e l’impiego del calciatore FORLANI Alberto, in violazione delle norme federali di riferimento;
Il Sig. CORBELLINI Antonio, allenatore tesserato per la società Brescia Calcio S.p.A, all’epoca dei fatti responsabile del settore giovanile della società Brescia Calcio S.p.A., della violazione di cui all’art. 1, comma 1, C.G.S. con riferimento agli artt. 7 c. 1 e 16 c. 1 dello Statuto ed in relazione all’art. 10 c. 2 C.G.S. nonché, avuto riguardo al paragrafo 3.1 del comitato ufficiale n. 1 del settore giovanile scolastico stagione 2009 – 2010, per aver contravvenuto nei principi di lealtà, correttezza e probità per aver consentito che calciatori non ritualmente tesserati e/o non dell’età consentita venissero impiegati dalla propria società in occasione di due gare di campionato;
Il Sig. CLERICI Roberto, allenatore della squadra giovanissimi tesserato per la società Brescia Calcio, della violazione di cui all’art. 1 c. 1 C.G.S. con riferimento agli artt. 7 c. 1 e 16 c. 1 dello Statuto ed in relazione all’art. 10 c. 2 C.G.S. nonché, avuto riguardo al paragrafo 3.1 del comitato ufficiale n. 1 del settore giovanile scolastico stagione 2009 – 2010, per aver contravvenuto nei principi di lealtà, correttezza e probità per aver consentito che calciatori non ritualmente tesserati e/o non dell’età consentita venissero impiegati dalla propria società in occasione di due gare di campionato;
La società Brescia Calcio S.p.A:, a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 4, comma 2, in conseguenza delle responsabilità ascritte ai propri dirigenti ed ai propri tesserati."