COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.lnd.it – www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 119 del 24/03/2011 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ NUOVA CIRCE AVVERSO LE DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO PUBBLICATE SUL COMUNICATO UFFICIALE N. 111 DEL 4-3-2011 IN MERITO ALLA GARA NUOVA CIRCE-OLEVANO ALTA VALLE DEL SACCO DEL 27-2-2011 CAMPIONATO DI PROMOZIONE

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.lnd.it - www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 119 del 24/03/2011 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ NUOVA CIRCE AVVERSO LE DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO PUBBLICATE SUL COMUNICATO UFFICIALE N. 111 DEL 4-3-2011 IN MERITO ALLA GARA NUOVA CIRCE-OLEVANO ALTA VALLE DEL SACCO DEL 27-2-2011 CAMPIONATO DI PROMOZIONE La società Nuova Circe reclama avverso la delibera del competente Giudice Sportivo con la quale era stata riconosciuta la causa di forza maggiore per la mancata presentazione in campo della società Olevano A.V.S. nella gara in epigrafe. Il Giudice di prime cura aveva assunto tale decisione sulla scorta della documentazione presentata dalla società Olevano che aveva prodotto una attestazione del comando Polstrada di Frosinone A/1 con la quale si dichiarava che personale dipendente era intervenuto alle ore 8.40 del 27-2-2011 all’altezza del Km. 602 direzione sud per soccorrere un pullman rimasto in avaria e che trasportava la squadra ed i dirigenti dell’Olevano A.V.S. diretti a San Felice Circeo. La reclamante, oltre a produrre un rapporto di servizio proveniente dalla stessa Autorità di P.S., sollevava innanzitutto questione sulla regolarità formale del reclamo dell’Olevano A.V.S. affermando di non essere stata messa a conoscenza del gravame e di non aver potuto inviare proprie controdeduzioni e poi questioni di merito affermando che la causa di forza maggiore non era sufficientemente provata. Infatti dal rapporto di servizio prodotto risultava che il personale della Polstrada aveva trovato in loco non uno ma due pullman di cui solo uno in avaria e che tale pullman era poi ripartito con una riparazione precaria ed era poi uscito ad Anagni per recarsi in una officina meccanica. La società Olevano A.V.S. non aveva però prodotto né una dichiarazione dell’officina né una fattura di riparazione del mezzo. Inoltre era fortemente sospetta la circostanza, documentata con un articolo di stampa, che per la gara in questione il tecnico dell’Olevano avesse a disposizione una rosa falcidiata da ben quattro infortuni di calciatori ritenuti fondamentali. La reclamante chiedeva di essere sentita e ribadiva in audizione tutte le circostanze già dedotte nel reclamo. Inviava controdeduzioni l’Olevano A.V.S. che insisteva invece per la dichiarazione di forza maggiore e contestava le conclusioni a cui era giunta la controparte. Il reclamo è infondato e va respinto. Infatti anche assumendo il documento prodotto dalla reclamante: “rapporto di servizio” che appare atto interno dell’Autorità di P.S.e non ostensibile ai privati, emergono circostanze che militano ancor di più a ritenere la decisione del primo Giudice del tutto conforme a diritto. Infatti gli operanti riferiscono di essere intervenuti del tutto autonomamente e non su chiamata e solo perché avevano notato due pullman in sosta in una piazzola di emergenza. Gli stessi affermano che il Pullman riuscì a ripartire con una riparazione provvisoria e solo per recarsi all’uscita più vicina e raggiungere un’officina meccanica. E’ evidente quindi che il rapporto, ben lungi dall’ipotizzare o corroborare una simulazione afferma invece che l’intervento fu spontaneo e non indotto, circostanza che certo non milita a favore della simulazione, e che il pullman era effettivamente in avaria, tanto che riuscì a ripartire solo a seguito di una riparazione definita dagli operanti “precaria” e solo per procedere alla riparazione definitiva in luogo più sicuro. Anche la circostanza della presenza di un secondo mezzo giunto per soccorrere il primo non milita certo per la dedotta simulazione. Poiché ci si trovava ancora ad oltre 100 chilometri dalla destinazione ed a circa 50 dalla partenza è evidente che, anche con tutta la buona volontà, non sarebbe stato possibile raggiungere la destinazione con mezzi diversi. Ritiene quindi la Commissione che, nel caso di specie, la causa di forza maggiore sussista, trattandosi di evento imprevedibile ed indipendente dalla volontà della società. Tutto ciò premesso la Commissione Disciplinare DELIBERA Di respingere il reclamo confermando totalmente la decisione impugnata. La tassa reclamo va incamerata.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2026 Dirittocalcistico.it