COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.lnd.it – www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 119 del 24/03/2011 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ APRILIA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 6/4/2011 A CARICO DEL CALCIATORE TOTARO RICCARDO, NONCHE’ L’AMMENDA DI € 400,00 A CARICO DELLA SOCIETA’ ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI ROMA CON COMUNICATO UFFICIALE N. 66 DEL 3/3/11 ( Gara: Ostia Mare – Aprilia del 26/2/11 – Campionato ALL. REG. ECC. Fascia B )

RECLAMO DELLA SOCIETA' APRILIA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 6/4/2011 A CARICO DEL CALCIATORE TOTARO RICCARDO, NONCHE' L'AMMENDA DI € 400,00 A CARICO DELLA SOCIETA' ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI ROMA CON COMUNICATO UFFICIALE N. 66 DEL 3/3/11 ( Gara: Ostia Mare – Aprilia del 26/2/11 - Campionato ALL. REG. ECC. Fascia B ) La Commissione Disciplinare; visto il reclamo in epigrafe; esaminati gli atti ufficiali; osserva: La reclamante ritiene eccessive, rispetto all'entità dei fatti, le sanzioni comminate dal Giudice Sportivo, e ne chiede pertanto la riduzione; ferma restando la disponibilità a risarcire i danni arrecati alla porta dello spogliatoio dal proprio giocatore. Esaminato il contenuto del referto arbitrale, questa Commissione, ribadita l'intollerabilità del comportamento posto in essere dal calciatore Totaro, il quale, dopo essere stato espulso per aver rivolto espressioni offensive ad un avversario, gli sputava contro, attingendolo sul petto, e successivamente colpiva con violenti calci la porta dello spogliatoio, danneggiandola; ritiene del tutto congrua ed adeguata la sanzione inflitta al medesimo giocatore. Andrà invece rivisitata la sanzione pecuniaria comminata alla Soc. Aprilia, la quale deve ritenersi responsabile soltanto per il comportamento offensivo del proprio sostenitore, che ha causato una rissa tra le opposte tifoserie, e non anche per la condotta del giocatore Totaro, già sanzionato individualmente per aver colpito con calci la porta dello spogliatoio. Tutto ciò premesso e ritenuto. DELIBERA di respingere il reclamo relativo al calciatore TOTARO RICCARDO, confermando la squalifica fino al 6 aprile 2011; di accogliere il reclamo relativo alla SOC. APRILIA e, per l'effetto riduce l'ammenda da € 400,00 a € 200,00, confermando l'obbligo di risarcire i danni se richiesti e documentati. La tassa di reclamo va restituita.
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