COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.lnd.it – www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 119 del 24/03/2011 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ CAMPAGNANO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 30.6.2015 A CARICO DEL CALCIATORE TRIVELLONI MARCO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI ROMA CON C.U. N. 104 DEL 17.2.2011 (Gara: CAMPAGNANO – TREVIGNANO del 12.2.2011 – Campionato Jun. Prov. Roma)

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.lnd.it - www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 119 del 24/03/2011 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ CAMPAGNANO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 30.6.2015 A CARICO DEL CALCIATORE TRIVELLONI MARCO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI ROMA CON C.U. N. 104 DEL 17.2.2011 (Gara: CAMPAGNANO – TREVIGNANO del 12.2.2011 – Campionato Jun. Prov. Roma) Con il reclamo in titolo, la Società CAMPAGNANO si doglia della squalifica inflitta al proprio calciatore TRIVELLONI MARCO sostenendo che lo stesso avrebbe solamente spinto l’arbitro e negando quindi la ginocchiata e i pugni subiti dal Direttore di gara. A sostegno di quanto assunto, la ricorrente allega dichiarazioni di calciatori delle due Società. E’ stato sentito l’arbitro dell’incontnro il quale, in sede di supplemento di referto, ha confermato puntualmente il contenuto degli atti ufficiali: il TRIVELLONI, portiere della Società CAMPAGNANO, espulso per insulti dopo la trasformazione di un calcio di rigore da parte degli avversari, correva verso il Direttore di gara per circa 6 metri e, raggiuntolo, saltava su di lui colpendolo frontalmente con una ginocchiata allo stomaco e due pugni simultanei alle clavicole, causandogli intenso dolore. Tale episodio non ha consentito all’arbitro stesso la continuazione della gara, subito sospesa e, successivamente, era costretto a ricorrere ad una struttura sanitaria. Stante quanto sopra, si ritengono assolutamente inattendibili le lagnanze della reclamante e destituite di validità le dichiarazioni di cui sopra che descrivono una leggera spinta. Tanto premesso, considerata la congruità della sanzione comminata al TRIVELLONI, questa Commissione Disciplinare Territoriale DELIBERA Di respingere il reclamo avanzato dalla Società CAMPAGNANO e, quindi, di confermare la decisione impugnata. La tassa reclamo va incamerata.
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