COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.lnd.it – www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 124 del 31/03/2011 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ CRECAS AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 30/11/2011 A CARICO DEL CALCIATORE ABZOVA FRANCESCO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI ROMA CON COMUNICATO UFFICIALE N. 42 DEL 3/3/11 (Gara: Crecas – Leonina del 26/2/11 – Campionato JUN. PROV. RM )

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.lnd.it - www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 124 del 31/03/2011 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA' CRECAS AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 30/11/2011 A CARICO DEL CALCIATORE ABZOVA FRANCESCO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI ROMA CON COMUNICATO UFFICIALE N. 42 DEL 3/3/11 (Gara: Crecas – Leonina del 26/2/11 – Campionato JUN. PROV. RM ) La Commissione Disciplinare; visto il reclamo in epigrafe; esaminati gli atti ufficiali; ascoltata, come da richiesta, la Società interessata, osserva: La reclamante riconosce che il calciatore Abzova, al termine dell'incontro, ha rivolto insulti e minacce all'Arbitro, ma ha escluso che lo stesso abbia poi lanciato del terriccio contro il Direttore di gara, avendo egli, con un gesto di stizza, soltanto colpito con un calcio il secchio dell'acqua, mentre l'Arbitro era circondato da altri calciatori, che protestavano. Si è quindi invocato una riduzione della sanzione, ritenuta eccessiva. Nel referto arbitrale che, come noto, costituisce fonte di prova privilegiata e degna di fede, risulta descritto con precisione il comportamento del calciatore Abzova, il quale, dopo aver insultato e minacciato l'Arbitro, gli aveva lanciato contro una manciata di terriccio, attingendolo al collo. Ribadita l'intollerabilità di tale comportamento, si ritiene tuttavia che il gesto del giocatore vada ricondotto ad un atteggiamento di nervosismo, espresso nel corso di una protesta collettiva, causata dal fatto che l'Arbitro, all'ultimo minuto di gara, aveva concesso una rete, contestata vivacemente dai calciatori della Crecas, che aveva determinato la vittoria della squadra avversaria. Escluso pertanto ogni intento di natura violenta da parte del giocatore, la sanzione potrà essere parzialmente rivisitata, come da dispositivo. Tutto ciò premesso e ritenuto DELIBERA di accogliere il reclamo e, per l'effetto, riduce la squalifica del calciatore ABZOVA FRANCESCO dal 30 novembre 2011 al 30 settembre 2011. La tassa di reclamo va restituita.
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