COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.lnd.it – www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 124 del 31/03/2011 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ PISONIANO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA PER 3 GARE A CARICO DEL CALCIATORE NDIAYE MOHAMED SALIOU ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 115 DEL 16.3.2011 (Gara: PISONIANO – MONTEROSI del 13.3.2011 – Campionato Eccellenza)
COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.lnd.it - www.crlazio.org e sul
Comunicato Ufficiale N° 124 del 31/03/2011
Delibera della Commissione Disciplinare
RECLAMO DELLA SOCIETA’ PISONIANO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA PER 3 GARE A CARICO DEL CALCIATORE NDIAYE MOHAMED SALIOU ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 115 DEL 16.3.2011
(Gara: PISONIANO – MONTEROSI del 13.3.2011 – Campionato Eccellenza)
La Commissione Disciplinare
Visto il reclamo in epigrafe, con il quale la ricorrente chiede una significante riduzione della squalifica inflitta al calciatore NDIAYE argomentandone l’eccessività in relazione al comportamento da lui assunto;
tenuto conto che, al di là dell’aver calpestato involontariamente un piede all’arbitro, il citato calciatore gli ha rivolto ripetute ingiurie ed ha lasciato il terreno di giuoco, dopo la conseguente espulsione, solo dopo l’intervento di un compagno di squadra;
considerato che, in relazione alla condotta del calciatore NDIAYE, come sopra rappresentato, la squalifica comminatagli appare ampiamente congrua, questa Commissione Disciplinare Territoriale
DELIBERA
Di respingere il reclamo avanzato dalla Società PISONIANO e, quindi, di confermare la decisione impugnata.
La tassa reclamo va incamerata.
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