COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.lnd.it – www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 124 del 31/03/2011 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ SAN GORDIANO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI PENALIZZAZIONE DI 1 PUNTO IN CLASSIFICA E DELL’AMMENDA DI € 103,00 ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 66 DEL 3.3.2011 (Gara: PIANOSCARANO – SAN GORDIANO del 27.2.2011 – Campionato Allievi Regionali)

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.lnd.it - www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 124 del 31/03/2011 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ SAN GORDIANO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI PENALIZZAZIONE DI 1 PUNTO IN CLASSIFICA E DELL’AMMENDA DI € 103,00 ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 66 DEL 3.3.2011 (Gara: PIANOSCARANO – SAN GORDIANO del 27.2.2011 – Campionato Allievi Regionali) La Commissione Disciplinare Visto il reclamo in epigrafe, con il quale la Società SAN GORDIANO chiede che non vengano applicate nei suoi confronti i provvedimenti adottati dal Giudice Sportivo relativi alla penalizzazione di un punto in classifica e l’ammenda di € 103,00 con il Comunicato Ufficiale indicato in titolo, in quanto non ritiene che debba essere considerata come Società rinunciataria alla prosecuzione dell’incontro. A sostegno di ciò pone in evidenza la ricorrente un articolato e dettagliato svolgimento dei fatti. Quasi al termine del I tempo un calciatore della ricorrente subiva un gravissimo infortunio, tanto da rimanere in terra tramortito e privo di sensi, per cui veniva immediatamente richiesto l’intervento dell’ autoambulanza che trasportava urgentemente il ragazzo presso l’Ospedale di Viterbo. Tutti i calciatori, compresi quelli di casa, e l’arbitro stesso chiedevano notizie in merito, ed a questo punto i due capitani verbalmente decidevano di non proseguire la gara, facendo però l’arbitro firmare la dichiarazione, da lui dettata, al solo capitano della Società SAN GORDIANO, senza pensare alle conseguenze che potevano derivare da tale decisione. Questa Commissione Disicplinare Territoriale si è resa conto, dopo aver esaminato anche gli atti di gara, che a seguito del grave incidente subito dal calciatore del SAN GORDIANO, gli atleti in campo comprensibilmente non fossero nelle condizioni psicologiche tali da consentire loro una serena prosecuzione dell’incontro; che in tale frangente tutti i presenti in campo, compreso il Direttore di gara, preoccupati per il grave fatto accaduto, si sono trovati in una situazione di incertezza relativa ai regolari adempimenti da intraprendere e che quindi questa Commissione, alla luce anche di talune considerazioni esposte dalla reclamante, ritiene che non si possa considerare la Società ricorrente rinunciataria a tutti gli effetti alla continuazione della gara, in una situazione del genere. Detto ciò, questa Commissione Disciplinare Territoriale DELIBERA Di accogliere il ricorso in argomento e per l’effetto, di revocare il provvedimento di penalizzazione di 1 punto in classifica e l’ammenda di € 103,00 a carico della Società SAN GORDIANO. La tassa reclamo si restituisce.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2026 Dirittocalcistico.it