COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.lnd.it – www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 124 del 31/03/2011 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DEL CALCIATORE GIANNINI DOMENICO (TESS. DINAMO LABICO) AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 28.2.2014 A SUO CARICO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI ROMA CON C.U. N. 39 DEL 17.2.2011 (Gara: REAL VALMONTONE – DINAMO LABICO del 12.2.2011 – Campionato III Categoria Roma)
COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.lnd.it - www.crlazio.org e sul
Comunicato Ufficiale N° 124 del 31/03/2011
Delibera della Commissione Disciplinare
RECLAMO DEL CALCIATORE GIANNINI DOMENICO (TESS. DINAMO LABICO) AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 28.2.2014 A SUO CARICO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI ROMA CON C.U. N. 39 DEL 17.2.2011
(Gara: REAL VALMONTONE – DINAMO LABICO del 12.2.2011 – Campionato III Categoria Roma)
Il calciatore in titolo con il reclamo avanzato intende contestare la motivazione con cui il Giudice Sportivo ha adottato il provvedimento in epigrafe, affermando che lo stesso è scaturito da una erronea rappresentazione dei fatti verificatisi nel corso della gara sopra citata. Infatti, pur ammettendo di aver manifestato il proprio disaccordo, in modo abbastanza acceso, circa alcune decisioni arbitrali, ha comunque mantenuto un comportamento corretto sia nei confronti dell’arbitro, sia degli avversari.
Solo successivamente, allorquando subiva un fallo assai pesante, senza che il Direttore di gara lo sanzionasse, protestava verbalmente, per la qual cosa veniva espulso, nonostante non avesse profferito alcuna ingiuria e minaccia, ma soltanto protestato “applaudendo” l’arbitro alla vista del cartellino rosso.
Pertanto, né ingiurie, né tantomeno il gesto dello sputo sono stati da lui commessi ed a suffragio di ciò, il calciatore menziona alcune circostanze a sua difesa, quali il fatto di trovarsi, a fine gara, costantemente nei pressi della panchina avversaria, i cui componenti possono testimoniare la sua estraneità rispetto al deprecabile atto che gli viene attribuito, nonché il fatto di essere rimasto sempre a distanza abbastanza considerevole dall’arbitro e pertanto “impossibilitato” ad attingerlo con uno sputo.
Al riguardo questa Commissione Disciplinare, intende precisare come, ascoltato l’arbitro in sede di supplemento di referto, accertata la sussistenza dell’episodio relativo allo sputo, tale gesto sia stato e sia correttamente valutato dagli Organi della Giustizia Sportiva in misura assai punitiva proprio in quanto costituisce una delle forme più in quanto costituisce una delle forme più gravi e intollerabili di comportamento, per l’oltraggio e il disprezzo che esso rappresenta nei confronti del soggetto colpito, ancor più se trattasi di un ufficiale di gara, il cui ruolo istituzionale riveste importanza fondamentale non solo nell’ordinamento calcistico ma anche, più in generale, in quello sportivo.
Per quanto precede, questa Commissione, accertata la piena rispondenza degli addebiti attribuiti al GIANNINI DOMENICO così come descritti nel giudizio formulato dal Giudice di prime cure
DELIBERA
Di respingere il ricorso del calciatore GIANNINI DOMENICO e, per l’effetto, conferma la squalifica fino al 28.2.2014.
La tassa reclamo va incamerata.
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