COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.lnd.it – www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 126 del 07/04/2011 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ SAN RAFFAELE FONDI AVVERSO LE DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO IN MERITO AL RECLAMO PROPOSTO DALLA STESSA SOCIETA’ E PUBBLICATE SUL COMUNICATO UFFICIALE 112 DEL 10-3-2011. GARA PONZA – SAN RAFFAELE FONDI DEL 13-2-2011 CAMPIONATO DI 2^ CATEGORIA
COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.lnd.it - www.crlazio.org e sul
Comunicato Ufficiale N° 126 del 07/04/2011
Delibera della Commissione Disciplinare
RECLAMO DELLA SOCIETA’ SAN RAFFAELE FONDI AVVERSO LE DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO IN MERITO AL RECLAMO PROPOSTO DALLA STESSA SOCIETA’ E PUBBLICATE SUL COMUNICATO UFFICIALE 112 DEL 10-3-2011.
GARA PONZA – SAN RAFFAELE FONDI DEL 13-2-2011 CAMPIONATO DI 2^ CATEGORIA
La società San Raffaele Fondi ha impugnato la delibera del competente Giudice Sportivo che aveva respinto il reclamo della stessa società presentato in merito alla gara in epigrafe, per posizione irregolare del calciatore Tescione Giovanni, in quanto squalificato, a dire della reclamante, sino al 30-1-2013. Nel reclamo la società ribadisce le conclusioni del gravame di primo grado sostenendo che il calciatore, che nella gara in questione sarebbe stato protagonista di un aggressione al direttore di gara, sarebbe stato proprio il Tescione Giovanni e non il Tescione Federico come pubblicato sul comunicato ufficiale n. 96 del 27-1-2011 a seguito di errata corrige del comunicato n. 94 del 20-1-2011 ove era stato indicato erroneamente il nominativo del Tescione Giovanni. Il reclamo è totalmente infondato. Innanzitutto trattandosi di calciatore non espulso dal campo la squalifica ha efficacia solo dal giorno successivo a quello di pubblicazione sul comunicato ufficiale e non è contestato che il comunicato ufficiale n. 96 del 27-1-2011 ha indicato come squalificato Tescione Federico, correggendo un errore materiale del precedente comunicato 94. Quindi alla data di svolgimento della gara il Tescione Giovanni non era squalificato e poteva regolarmente prendere parte alla gara. Per completezza va poi affermato che il calciatore protagonista dell’aggressione all’Arbitro è stato definitivamente identificato come Tescione Federico n.16 del Ponza, non solo con l’indicazione dell’osservatore arbitrale, ma anche con la visione di un filmato della gara, venuto all’attenzione della Commissione a seguito del reclamo del Ponza avverso la squalifica dello stesso Federico Tescione, dal quale si evince che il calciatore che ha colpito l’arbitro era seduto in panchina e veste ancora il giubbetto della tuta e non poteva quindi essere il Tescione Giovanni che vestiva la maglia n. 10 ed era regolarmente in campo al 40’ del primo tempo, essendo stato sostituito proprio dal Federico Tescione solo al 26’ del secondo tempo. Tale considerazione rende del tutto legittima la decisione del Giudice di primo grado conforme sia a diritto che ai fatti accertati senza alcuna possibilità di dubbio.
Tutto ciò premesso la Commissione Disciplinare
DELIBERA
Di respingere il reclamo confermando integralmente la decisione impugnata.
La tassa reclamo va incamerata.
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