COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.lnd.it – www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 126 del 07/04/2011 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ ATLETICO CIOCIARIA AVVERSO LA SQUALIFICA DEL CALCIATORE UBERTI DANIELE SINO AL 3-3-2016 CON PRECLUSIONE DALLA PERMANENZA NEI RANGHI FEDERALI. DELIBERA DEL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO PROVINCIALE DI FROSINONE PUBBLICATA SUL COMUNICATO UFFICIALE N. 32 DEL 3-3-2011 GARA REAL PALIANO CALCIO A 5 – ATLETICO CIOCIARIA CAMPIONATO DI SERIE D CALCIO A 5 FROSINONE

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.lnd.it - www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 126 del 07/04/2011 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ ATLETICO CIOCIARIA AVVERSO LA SQUALIFICA DEL CALCIATORE UBERTI DANIELE SINO AL 3-3-2016 CON PRECLUSIONE DALLA PERMANENZA NEI RANGHI FEDERALI. DELIBERA DEL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO PROVINCIALE DI FROSINONE PUBBLICATA SUL COMUNICATO UFFICIALE N. 32 DEL 3-3-2011 GARA REAL PALIANO CALCIO A 5 – ATLETICO CIOCIARIA CAMPIONATO DI SERIE D CALCIO A 5 FROSINONE La società Atletico Ciociaria ha impugnato la delibera descritta in epigrafe sostenendo che l’aggressione nei confronti dell’arbitro sarebbe stata perpetrata dal solo Massimi Federico mentre il capitano Uberti Andrea ne sarebbe rimasto estraneo in quanto posizionato in panchina insieme ai dirigenti. A sostegno di tale tesi allega una dichiarazione di un Ispettore della Polizia Penitenziaria presente in tribuna e non in servizio, che conferma come l’aggressione sarebbe stata messa in atto dal solo Massimi mentre altri calciatori di entrambe le squadre tentavano di sedare i disordini in atto. Il reclamo è infondato e va respinto. Il direttore di gara ha confermato, in sede di supplemento, di essere stato oggetto di una violentissima aggressione iniziata dal Massimi con un forte pugno alla zigomo e calci alla nuca ed allo stomaco e proseguita da altri calciatori con violenti calci al corpo ed al capo tra i quali è riuscito ad identificare con certezza solo l’Uberti, che gli sferrava, subito dopo il Massimi, un violento calcio allo stomaco mentre era già a terra. Non vi è alcun dubbio sulla versione dei fatti fornita dal direttore di gara che, come è noto, costituisce fonte di prova privilegiata e che non si atteggia a particolare acrimonia nei confronti dei tesserati della società reclamante, in quanto l’Arbitro, così come ha identificato certamente il Massimi e l’Uberti, ha confermato di non essere in grado di dire con certezza se altri calciatori, di cui pure ha fornito l’identificazione e la posizione assunta al momento, abbiano effettivamente partecipato all’aggressione. Sul quantum, la decisione è pienamente condivisibile in quanto l’aggressione è stata di tale violenza e pericolosità, volta a colpire l’Arbitro già a terra e totalmente inerme in punti vitali quali lo stomaco, il torace e la nuca con violenti calci portati con le scarpe da gioco, che i partecipanti, certamente identificati, non possono che essere assoggettati alla sanzione massima irrogabile ed alla preclusione dalla permanenza nei ranghi federali, poco importando ai fini della responsabilità diretta nell’evento se abbiano sferrato uno, due o tre calci, rispondendo collettivamente e cumulativamente nel concorso nell’evento. La Commissione Disciplinare tutto ciò premesso DELIBERA Di respingere il reclamo confermando la decisione impugnata. La tassa reclamo va incamerata.
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