COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.lnd.it – www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 126 del 07/04/2011 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ ATLETICO COLLEFERRO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 29.4.2011 A CARICO DEL CALCIATORE FELICI PAOLO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI FROSINONE CON C.U. N. 33 DEL 10.3.2011 (Gara: POL. SUPINO – ATLETICO COLLEFERRO del 6.3.2011 – Campionato III Categoria Frosinone)
COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.lnd.it - www.crlazio.org e sul
Comunicato Ufficiale N° 126 del 07/04/2011
Delibera della Commissione Disciplinare
RECLAMO DELLA SOCIETA’ ATLETICO COLLEFERRO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 29.4.2011 A CARICO DEL CALCIATORE FELICI PAOLO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI FROSINONE CON C.U. N. 33 DEL 10.3.2011
(Gara: POL. SUPINO – ATLETICO COLLEFERRO del 6.3.2011 – Campionato III Categoria Frosinone)
La Società in epigrafe, con il ricorso in titolo, intende contestare la sanzione sopra riportata, comminata nei riguardi del proprio tesserato FELICI PAOLO sostenendo che quanto dedotto nella motivazione del Giudice Sportivo non risponda alla realtà degli eventi occorsi. Precisa infatti che la presunta spinta verso il Direttore di gara non era altro che un gesto di nervosismo, peraltro seguito immediatamente dalle scuse del calciatore all’arbitro.
Continua la ricorrente, affermando che lo stato di nervosismo ha determinato poi il gesto, con cui il FELICI PAOLO si è tolto ed ha gettato la maglia di gioco in terra e che le successive frasi ingiuriose pronunciate erano rivolte a se stesso e non all’ufficiale di gara.
Dichiara infine l’Atletico Colleferro che effettivamente il calciatore non ha tenuto un comportamento consono tanto da essere punito dalla Società stessa, ma reputa che la sanzione inflitta sia eccessiva e conseguentemente chiede che la medesima sia ridotta al 31.3.2011.
Questa Commissione, valutati gli atti di gara, con particolare riferimento, come noto, al rapporto dell’arbitro, fonte di prova preminente, reputa che le argomentazioni addotte dalla ricorrente non siano neanche in parte assumibili.
Infatti la dinamica e i contenuti degli accadimenti così come puntualmente descritti del direttore di gara, evidenziano un atteggiamento di protesta da parte del FELICI, manifestata in modo intollerabilmente eccessivo che non si è limitata soltanto all’inosservanza dei basilari canoni propri dell’etica sportiva (maglia di gioco gettata in terra) ma che ha anche riguardato la figura e la dignità del direttore di gara, spintonato – seppur in misura non eclatante, e poi pesantemente offeso.
Per quanto sopra, questa Commissione, ritenendo perfettamente congrua la decisione del Giudice di primo grado
DELIBERA
Di respingere il reclamo della Società ATLETICO COLLEFERRO e per l’effetto conferma la squalifica del calciatore FELICI PAOLO fino al 29.4.2011.
La tassa reclamo va incamerata.
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