COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.lnd.it – www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 126 del 07/04/2011 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ TORRACCIA ROMA FUTSAL AVVERSO I PROVVEDIMENTI DI AMMENDA DI € 100 E DI SQUALIFICA PER 4 GARE A CARICO DEL CALCIATORE DI GENNARO FRANCESCA ADOTTATI DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI ROMA CON C.U. N. 53 DEL 23.3.2011 (Gara: FENICE – CASAL TORRACCIA del 19.3.2011 – Campionato Calcio 5 Serie D Femminile)

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.lnd.it - www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 126 del 07/04/2011 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ TORRACCIA ROMA FUTSAL AVVERSO I PROVVEDIMENTI DI AMMENDA DI € 100 E DI SQUALIFICA PER 4 GARE A CARICO DEL CALCIATORE DI GENNARO FRANCESCA ADOTTATI DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI ROMA CON C.U. N. 53 DEL 23.3.2011 (Gara: FENICE – CASAL TORRACCIA del 19.3.2011 – Campionato Calcio 5 Serie D Femminile) La Commissione Disciplinare Visto il reclamo in epigrafe, con il quale la Società TORRACCIA ROMA FUTSAL, nel ribadire quanto riprotato nel ricorso originario, ha tenuto a precisare, che la calciatrice BRUNETTI LAURA ha avuto solamente una discussione concitata con l’arbitro per averla esclusa dalla partecipazione alla gara, in quanto avrebbe voluto giocare con gli occhiali. Per quanto riguarda la calciatrice DI GENNARO FRANCESCA precisa la ricorrente che il contatto fisico con l’arbitro è avvenuto in azione di gioco, in maniera del tutto involontaria, tanto che la stessa è stata solamente ammonita. Precisa infine la reclamante che nello spazio antistante gli spogliatoi non si trovavano persone estranee e che i presenti erano tesserati della squadra ad 11 che stava giocando in contemporanea nel campo attiguo, utilizzando gli stessi spazi riservati. Insiste la reclamante per una rivisitazione dei provvedimenti impugnati. In via preliminare, questa Commissione Disciplinare Territoriale, ritiene che il ricorso relativo alla calciatrice BRUNETTI è da ritenersi inammissibile ai sensi dell’art. 45 del C.G.S. che stabilisce l’impugnabilità per le squalififiche di calciatori fino a 2 giornate. Quanto alla calciatrice DI GENNARO FRANCESCA il suo comportamento, così come descritto nel referto arbitrale, può in ogni caso ricondursi ad un atteggiamento di protesta, seppure espresso in maniera veemente, sicchè la sanzione andrà rivisitata come da dispositivo. Per quanto concerne il comportamento dei sostenitori, si ritiene di ridurre la sanzione, in quanto gli stessi hanno solo rivolto frasi ingiuriose all’arbitro. per quanto sopra, questa Commissione DELIBERA di dichiarare inammissibile il reclamo relativo alla calciatrice BRUNETTI LAURA. di accogliere per la parte relativa alla calciatrice DI GENNARO FRANCESCA e per l’effetto riduce la squalifica a 2 gare effettive. di ridurre ad € 50,00 di ammenda a carico della Società CASALE TORRACCIA ROMA FUTSAL. La tassa reclamo va restituita.
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