• Stagione sportiva: 2010/2011
COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.lnd.it – www.crlazio.org e sul
Comunicato Ufficiale N° 133 del 21/04/2011
Delibera della Commissione Disciplinare
RECLAMO DELLA SOCIETA’ SPORTING BAGNOREGIO AVVERSO I PROVVEDIMENTI DI PERDITA DELLA GARA, DI AMMENDA DI € 500, DI INIBIZIONE FINO AL 26.6.2011 AI DIRIGENTI MANCINI CLAUDIO E ARCANGELI ALESSIO, DI SQUALIFICA PER 4 GARE A CARICO DELL’ALLENATORE PERNAZZA FABIO, DI SQUALIFICA PER 4 GARE A CARICO DEL CALCIATORE TIRINNANZI WALTER, DI SQUALIFICA PER 3 GARE A CARICO DEI CALCIATORI MELANI FABIO E BIANCHI GABRIELE E PER 2 GARE A CARICO DEL CALCIATORE CIRICA MICHELE ADOTTATI DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI VITERBO CON C.U. N. 34 DEL 31.3.2011
(GARA: SPORTING BAGNOREGIO – PROCENO del 26.3.2011 – Campionato III Categoria Viterbo)
COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.lnd.it - www.crlazio.org e sul
Comunicato Ufficiale N° 133 del 21/04/2011
Delibera della Commissione Disciplinare
RECLAMO DELLA SOCIETA’ SPORTING BAGNOREGIO AVVERSO I PROVVEDIMENTI DI PERDITA DELLA GARA, DI AMMENDA DI € 500, DI INIBIZIONE FINO AL 26.6.2011 AI DIRIGENTI MANCINI CLAUDIO E ARCANGELI ALESSIO, DI SQUALIFICA PER 4 GARE A CARICO DELL’ALLENATORE PERNAZZA FABIO, DI SQUALIFICA PER 4 GARE A CARICO DEL CALCIATORE TIRINNANZI WALTER, DI SQUALIFICA PER 3 GARE A CARICO DEI CALCIATORI MELANI FABIO E BIANCHI GABRIELE E PER 2 GARE A CARICO DEL CALCIATORE CIRICA MICHELE ADOTTATI DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI VITERBO CON C.U. N. 34 DEL 31.3.2011
(GARA: SPORTING BAGNOREGIO – PROCENO del 26.3.2011 – Campionato III Categoria Viterbo)
La Società SPORTING BAGNOREGIO ha contestato le decisioni del Giudice Sportivo a carico della Società e dei propri tesserati, così come meglio riportato in epigrafe, sostenendo che gli episodi su cui si sono basate - descritti negli atti ufficiali - sono stati conseguenza di una manipolazione da parte dell’arbitro della realtà dei fatti – eccetto la zuffa fra i due avversari PECUGI e BARTOLONI.
La ricorrente, ponendo, quindi, in rilievo la non veridicità del contenuto del referto arbitrale, conclude chiedendo un’attenuazione delle sanzioni a carico dei propri tesserati, i quali, secondo quanto assunto nel ricorso, sono stati riferiti protagonisti di fatti totalmente non veritieri.
Preliminarmente, questa Commissione rileva – ai sensi dell’art. 45 comma 3 del C.G.S. - che non sono impugnabili in alcuna sede inibizione per dirigenti e tecnici fino ad un mese così come le squalifiche di calciatori fino a due giornate.
La lettura degli atti ufficiali – fonte primaria e privilegiata di prova – presenta uno scenario che smentisce nel modo più assoluto il tentativo autoassolutorio della Società SPORTING BAGNOREGIO.
Dopo le vie di fatto tra i due avversari, si verificavano gravi intemperanze dei sostenitori del BAGNOREGIO con invasione di campo e danneggiamento delle strutture; propri tesserati e sostenitori malmenavano il calciatore PECUGI della Società PROCENO; il capitano e i Dirigenti della Società SPORTING BAGNOREGIO reagivano con offese all’invito dell’arbitro a riportare la calma; gli stessi sostenitori bloccavano la via d’accesso agli spogliatoi.
Tale grave situazione di pericolo, induceva l’arbitro a sospendere l’incontro, proseguendolo pro forma, a tutela della propria incolumità e di quella dei tesserati del PROCENO.
La decisione appare ampiamente corretta stante lo stato di particolare, estrema carenza di sicurezza venutasi a determinare sul terreno di gioco e fuori di esso, a causa del comportamento dei tesserati e sostenitori della Società SPORTING BAGNOREGIO.
A fronte della rappresentazione di cui sopra, la reclamante oppone solamente il diniego dei fatti, che non può offrire spunti alternativi di alcun genere.
Tanto premesso, appaiono destituite da ogni fondamento le lamentele della ricorrente e, nel contempo, ampiamente congrue le sanzioni decise dal Giudice Sportivo in presenza di episodi di tale gravità.
Per quanto sopra, questa Commissione Disciplinare
DELIBERA
Di dichiarare preliminarmente inammissibile il ricorso per la squalifica di 4 gare a carico dell’allenatore PERNAZZA FABIO e di 2 gare a carico del calciatore CIRICA MICHELE.
Di respingere il reclamo avanzato dalla Società SPORTING BAGNOREGIO confermano, per il resto, le decisioni impugnate.
La tassa reclamo va incamerata.
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Comunicato Ufficiale N° 133 del 21/04/2011
Delibera della Commissione Disciplinare
RECLAMO DELLA SOCIETA’ SPORTING BAGNOREGIO AVVERSO I PROVVEDIMENTI DI PERDITA DELLA GARA, DI AMMENDA DI € 500, DI INIBIZIONE FINO AL 26.6.2011 AI DIRIGENTI MANCINI CLAUDIO E ARCANGELI ALESSIO, DI SQUALIFICA PER 4 GARE A CARICO DELL’ALLENATORE PERNAZZA FABIO, DI SQUALIFICA PER 4 GARE A CARICO DEL CALCIATORE TIRINNANZI WALTER, DI SQUALIFICA PER 3 GARE A CARICO DEI CALCIATORI MELANI FABIO E BIANCHI GABRIELE E PER 2 GARE A CARICO DEL CALCIATORE CIRICA MICHELE ADOTTATI DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI VITERBO CON C.U. N. 34 DEL 31.3.2011
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