COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.lnd.it – www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 133 del 21/04/2011 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ VIS TERRACINA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 15.5.2011 A CARICO DEL CALCIATORE SAVARESE GIOVANNI ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 124 DEL 31.3.2011 (GARA: VIS TERRACINA – S. MARIA DELLE MOLE del 26.3.2011 – Campionato Juniores Regionale B)
COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.lnd.it - www.crlazio.org e sul
Comunicato Ufficiale N° 133 del 21/04/2011
Delibera della Commissione Disciplinare
RECLAMO DELLA SOCIETA’ VIS TERRACINA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 15.5.2011 A CARICO DEL CALCIATORE SAVARESE GIOVANNI ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 124 DEL 31.3.2011
(GARA: VIS TERRACINA – S. MARIA DELLE MOLE del 26.3.2011 – Campionato Juniores Regionale B)
La Società VIS TERRACINA, con il reclamo in argomento, intende contestare la decisione in epigrafe del Giudice Sportivo affermando che il proprio calciatore, SAVARESE GIOVANNI, si sarebbe limitato a protestare, effettivamente in maniera esagerata, ma senza alcun intento aggressivo, nei confronti dell’arbitro.
Anche per quel che concerne le frasi irriguardose che il calciatore, secondo la motivazione del provvedimento, avrebbe pronunciato all’indirizzo del direttore di gara, la reclamante sostiene che tale atteggiamento è da attribuire certamente ad altro giocatore, in quanto il SAVARESE era rientrato, a seguito dell’espulsione dal campo, da oltre mezz’ora negli spogliatoi.
Questa Commissione, ha valutato i documenti agli atti con speciale riferimento al rapporto dell’ufficiale di gara, in cui è chiaramente descritta la dinamica dell’accaduto.
L’esame effettuato evidenzia puntualmente che il calciatore, a fronte del provvedimento di espulsione, non soltanto ingiuriava l’arbitro, pronunciando anche parole blasfeme, ma che si rendeva necessario l’intervento dei compagni di squadra, al fine di allontanarlo per evitare l’aggressione all’arbitro.
Altresì, risulta chiaramente individuato il SAVARESE, quale persona che, a fine gara, pronunciava espressioni irriguardose sempre nei confronti del Direttore di gara.
Per quanto sopra, ritenendo che le asserzioni poste a difesa dalla ricorrente, non siano neanche parzialmente assumibili e conseguentemente reputando la sanzione inflitta dal Giudice Sportivo di primo grado perfettamente congrua, questa Commissione Disciplinare Territoriale
DELIBERA
Di respingere il reclamo della Società VIS TERRACINA e, per l’effetto, conferma la squalifica fino al 15.5.2011 a carico del calciatore SAVARESE GIOVANNI.
La tassa reclamo va incamerata.
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