COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.lnd.it – www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 133 del 21/04/2011 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ CENTRO ITALIA STELLA D’ORO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA PER 4 GARE A CARICO DEL CALCIATORE FRANCESCHINI LORENZO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 126 DEL 7.4.2011 (Gara: CENTRO ITALIA STELLA D’ORO – MONTEROTONDO del 6.3.2011 – Campionato Promozione)

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.lnd.it - www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 133 del 21/04/2011 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ CENTRO ITALIA STELLA D’ORO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA PER 4 GARE A CARICO DEL CALCIATORE FRANCESCHINI LORENZO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 126 DEL 7.4.2011 (Gara: CENTRO ITALIA STELLA D’ORO – MONTEROTONDO del 6.3.2011 – Campionato Promozione) La Commissione Disciplinare Visto il reclamo in epigrafe; esaminati gli atti ufficiali; ascoltata, come da richiesta, la Società interessata; considerato che le argomentazioni addotte dalla reclamante, a sostegno della invocata riduzione della sanzione, possono ritenersi parzialmente assumibili; che, in effetti, la gomitata inferta dal giocatore FRANCESCHINI sul volto dell’avversario, va ricondotta nell’ambito di un atteggiamento di eccessivo agonismo, posto in essere in azione di gioco, proprio nel momento in cui l’arbitro emetteva il triplice fischio di fine gara; che, peraltro, tale gesto isolato non ha causato alcuna conseguenza a carico del calciatore colpito; che, pertanto, la sanzione inflitta dal Giudice Sportivo può essere lievemente ridotta. Tutto ciò premesso e ritenuto, questa Commissione Disciplinare DELIBERA Di accogliere il reclamo e , per l’effetto, riduce la squalifica del calciatore FRANCESCHINI LORENZO da 4 a 3 giornate effettive. La tassa reclamo va restituita.
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