COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.lnd.it – www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 140 del 05/05/2011 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ ASSOCIAZIONE DELLE ASSOCIAZIONI AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI RIPETIZIONE DELLA GARA ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI VITERBO CON C.U. N. 33 DEL 24.2.2011 (Gara: VIRTUS PILASTRO – A.D.A. dell’11.3.2011 – Campionato C5 Serie D Viterbo)

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.lnd.it - www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 140 del 05/05/2011 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ ASSOCIAZIONE DELLE ASSOCIAZIONI AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI RIPETIZIONE DELLA GARA ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI VITERBO CON C.U. N. 33 DEL 24.2.2011 (Gara: VIRTUS PILASTRO – A.D.A. dell’11.3.2011 – Campionato C5 Serie D Viterbo) La Commissione Disciplinare Visto il reclamo in epigrafe; esaminati gli atti ufficiali; rilevato che la reclamante deduce l’ingiustizia della decisione impugnata, in quanto adottata dal Giudice Sportivo in base ad una dichiarazione rilasciata dal Direttore di gara, direttamente alla Società avversaria e da questa allegata al reclamo e non allegata al referto arbitrale. Osservato che effettivamente, nel referto di gara, non vi sono supplementi od allegati, né vi è menzione dell’esistenza della predetta dichiarazione e quindi il documento prodotto in primo grado dalla VIRTUS PILASTRO non ha alcun valore e non può essere preso in considerazione. Va peraltro rilevato che tale dichiarazione appare composta da due periodi vergati con grafie totalmente diverse e sottoscritti con firma che appare totalmente difforme rispetto a quella, sicuramente autentica, con la quale viene sottoscritto il rapporto arbitrale. Considerato che, infine, va ripristinato il risultato acquisito sul campo e la gara ha avuto svolgimento assolutamente regolare ed inoltre si impone la trasmissione degli atti alla Procura Federale per accertare in che modo la VIRTUS PILASTRO sia venuta in possesso di tale atto e, se, lo stesso, sia stato sottoscritto e redatto dal Direttore di gara. Per quanto sopra esposto, questa Commissione DELIBERA di annullare la decisione impugnata e per l’effetto di ripristinare il risultato acquisito sul campo con il seguente punteggio: VIRTUS PILASTRO – A.D.A. 2 – 5 Di trasmettere gli atti alla Procura Federale per gli accertamenti di cui alla parte motiva e per l’eventuale deferimento di tesserati che si siano resi protagonisti di violazioni regolamentari. La tassa reclamo va restituita.
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