COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.lnd.it – www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 140 del 05/05/2011 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ ATLETICO FUMONE AVVERSO I PROVVEDIMENTI DI INIBIZIONE FINO AL 20.5.2011 A CARICO DEL DIRIGENTE PETRUCCI SIMONE, FINO AL 13.5.2011 A CARICO DEL DIRIGENTE CECCHETTI ELIO, DI SQUALIFICA FINO AL 30.9.2011 A CARICO DELL’ALLENATORE CARBONE MARIO, FINO AL 30.6.2013 A CARICO DEL CALCIATORE SCARDELLA DAVIDE ADOTTATI DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMTIATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 131 DEL 14.4.2011 (Gara: ATL. FUMONE – POSTA FIBRENO del 10.4.2011 – Campionato II Categoria)
COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.lnd.it - www.crlazio.org e sul
Comunicato Ufficiale N° 140 del 05/05/2011
Delibera della Commissione Disciplinare
RECLAMO DELLA SOCIETA’ ATLETICO FUMONE AVVERSO I PROVVEDIMENTI DI INIBIZIONE FINO AL 20.5.2011 A CARICO DEL DIRIGENTE PETRUCCI SIMONE, FINO AL 13.5.2011 A CARICO DEL DIRIGENTE CECCHETTI ELIO, DI SQUALIFICA FINO AL 30.9.2011 A CARICO DELL’ALLENATORE CARBONE MARIO, FINO AL 30.6.2013 A CARICO DEL CALCIATORE SCARDELLA DAVIDE ADOTTATI DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMTIATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 131 DEL 14.4.2011
(Gara: ATL. FUMONE – POSTA FIBRENO del 10.4.2011 – Campionato II Categoria)
La Commissione Disciplinare
Visto il reclamo in epigrafe, con il quale la ricorrente chiede l’annullamento o, in subordine, la riduzione delle suddette sanzioni, in parte negando ed in parte minimizzando il comportamento dei propri tesserati;
esaminati gli atti ufficiali;
ascoltata, come da richiesta, la Società interessata che ha ribadito le suddette deduzioni, insistendo nelle richiesta avanzate, in sede di ricorso, in particolar modo per l’allenatore CARBONE e il calciatore SCARDELLA;
letto il referto arbitrale, fonte primaria di prova (art. 35 C.G.S.) dal quale emerge per ognuno dei suddetti tesserati un comportamento offensivo, minaccioso e altamente violento nei confronti del Direttore di gara, in particolare: PETRUCCI SIMONE e CECCHETTI ELIO – Dirigenti - i quali rivolgevano all’arbitro frasi offensive e minacciose; CARBONE MASSIMO – allenatore – il quale rivolgeva espressioni minacciose all’arbitro e lo spingeva con il petto;
SCARDELLA DAVIDE: pestava un piede all’arbitro causandogli temporanea zoppia e inoltre gli tirava i capelli.
Questo Organo di Giustizia Sportiva, per quanto riguarda lo SCARDELLA, osserva che la zoppia è stata di lieve entità, tanto da consentire all’arbitro la continuazione della gara e che il gesto di tirargli i capelli può essere ricondotto ad un comportamento di deprecabile protesta, altamente invasiva.
Per il resto delle ulteriori richieste, esse appaiono destituite di fondamento, stante la valutazione estremamente congrua riguardo alla condotta dei tesserati che ha portato alle sanzioni inflitte.
Questa Commissione, pertanto, è del parere che solamente la squalifica inflitta al calciatore SCARDELLA, tenuto conto delle osservazioni di cui sopra, offra margini di seppur parziale ridimensionamento.
Tanto premesso, questa Commissione Disciplinare
DELIBERA
Di accogliere parzialmente il reclamo avanzato dalla Società ATL. FUMONE e, quindi, di ridurre la squalifica al calciatore SCARDELLA DAVIDE al 30.6.2012.
Si confermano tutte le rimanenti decisioni.
La tassa reclamo va incamerata.
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