COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.lnd.it – www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 144 del 12/05/2011 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA A.S.D. CANTALUPO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI PERDITA DELLA GARA ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 126 DEL 7.4.2011 (Gara: CANTALUPO – ATLETICO TRIESTE del 27.3.2011 – Campionato I Categoria)
COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.lnd.it - www.crlazio.org e sul
Comunicato Ufficiale N° 144 del 12/05/2011
Delibera della Commissione Disciplinare
RECLAMO DELLA A.S.D. CANTALUPO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI PERDITA DELLA GARA ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 126 DEL 7.4.2011
(Gara: CANTALUPO – ATLETICO TRIESTE del 27.3.2011 – Campionato I Categoria)
La Società CANTALUPO con il ricorso in parola intende contestare le decisioni adottate dal Giudice Sportivo, relativamente alla gara in epigrafe, con il quale richiede la punizione sportiva della perdita della gara a carico della Società ATLETICO TRIESTE per aver sostituito, nel corso della medesima partita, un proprio calciatore RITA MATTEO con un altro – FARCOMENI CRISTIANO . indicato con funzioni di assistente di parte nella distinta di gara.
Il Giudice di prima istanza riteneva di non accogliere il ricorso, pur risultando dagli atti l’effettiva sussistenza della circostanza summenzionata, limitandosi alla applicazione non della Regola 6 del RGC – come richiesto dalla ricorrente – bensì dell’art. 17 comma 6 del C.G.S., in ordine al quale ha irrogato l’ammenda di € 150 alla Società ATLETICO TRIESTE, l’inibizione fino al 6.5.2011 al Dirigente DESIDERI FABIO e la squalifica per 1 gara al calciatore FARCOMENI CRISTIANO, entrambi della suddetta Società.
Nel ricorso avanzato , la Società CANTALUPO aggiunge ulteriori argomentazioni a sostegno della richiesta iniziale. Cita “in primis” un precedente con cui fu annullato un provvedimento della C.D. della Puglia, relativo ad un caso analogo a quello in esame e comminata la perdita della gara a carico della società che aveva utilizzato, come calciatore, un tesserato indicato come “assistente di parte” nella distinta.
Altresì elenca alcune circostanze occorse nella partita in parola, utili – a suo parere – a convalidare le proprie tesi volte ad ottenere la vittoria a tavolino.
In proposito afferma che – al momento della sostituzione del calciatore “giovane “ RITA – l’ATLETICO TRIESTE si veniva a trovare con soltanto 2 calciatori giovani in campo e pertanto inseriva il FARCOMENI, al fine verosimilmente di rispettare la regole dei 3 giovani sempre presenti in campo.
Continua la ricorrente, sostenendo che la Società avversaria avrebbe dovuto proseguire l’incontro in 10 uomini, avendo esaurito il numero di calciatori giovani a disposizione, non potendo considerare utilizzabile il FARCOMENI, deputato sin dall’inizio a svolgere le mansioni di assistente di parte.
Lamenta infine anche il comportamento del Direttore di gara che – a suo dire – avrebbe dovuto richiedere – in sede di preventiva verifica della distinta di gara – le intenzioni della Società circa l’utilizzo del FARCOMENI quale calciatore o assistente di parte, essendo stato indicato nella suddetta distinta, in entrambe le mansioni succitate, circostanza, come noto, in contrasto con le norme vigenti e pertanto provvedendo a depennarlo dalla funzione non interessata.
Alla luce di tali argomentazioni la Società reclamante invoca la sanzione, a carico dell’ATLETICO TRIESTE, della perdita della gara a tavolino o in subordine la ripetizione dell’incontro, causa errore tecnico dell’arbitro.
La questione appare particolarmente complessa e controversa nei precedenti della Giurisprudenza Federale. Vi è da premettere che il Giudice di primo grado si è uniformato ai recenti precedenti della Commissione Disciplinare che, in analoga fattispecie, con delibera pubblicata sul comunicato ufficiale 108 del 21-5-2009, ha ritenuto applicabile il comma 6 del più volte citato articolo 17 del CGS e quindi non ha applicato alla società responsabile la punizione sportiva della perdita della gara ma solo una sanzione pecuniaria. Peraltro in delibere più datate della CAF relative alle stagioni 2003-2004 e 2004-2005 la questione era stata affrontata e risolta con decisioni dal contenuto, almeno apparentemente, opposto, in quanto l’Organo di ultima istanza ha in un caso confermato la decisione della Commissione Disciplinare Territoriale che aveva applicato la sanzione pecuniaria e nell’altro ha invece applicato la punizione sportiva della perdita della gara (cfr C.U. 26 stagione 2003-2004 e CU 40 stagione 2004-2005). Dopo approfondito esame la Commissione Disciplinare ritiene di non doversi discostare dall’orientamento già espresso per le seguenti considerazioni. Va innanzitutto affermato che nella distinta di gara il calciatore in questione risulta inserito sia come assistente di parte che come calciatore di riserva e ciò in contrasto con le norme che vietano che il calciatore a disposizione possa essere indicato come assistente di parte in quanto, a mente della norma citata le due funzioni non possono coesistere. Il tesserato aveva cioè una incapacità relativa a svolgere tale incombenza dall’inizio della gara in quanto indicato come calciatore. Sussiste quindi la violazione punita dall’articolo 17 comma 6 del CGS in quanto il calciatore in questione, pur astrattamente idoneo a svolgere le funzioni di assistente di parte, non lo era nella circostanza concreta in quanto indicato in distinta come calciatore di riserva. Non va invece applicata la sanzione della punizione sportiva della perdita della gara prevista dall’articolo 17 comma 5 del CGS in quanto tale sanzione ben più grave punisce la società che utilizzi quali assistenti soggetti squalificati (calciatori) inibiti (dirigenti) o che comunque non abbiano titolo intendendo come tali soggetti che siano privi permanentemente dei requisiti per svolgere l’incombente in quanto non in regola con il tesseramento federale per la società. Tale interpretazione è suffragata dalla costante applicazione dell’articolo 17 comma 1 e non comma 5 alle fattispecie che vedono l’irregolare partecipazione alla gara di calciatori astrattamente in regola con il tesseramento ma che non potevano concretamente prendervi parte per condizioni soggettive od oggettive specifiche, quali la sostituzione oltre il numero consentito, la partecipazione di un numero di fuori quota superiore a quanto previsto per la categoria od, ancora, di un numero di calciatori giovani inferiore a quanto obbligato. La ratio del comma 6 è invece quella di punire con la più lieve sanzione soggetti che, pur non in posizione di squalifica e regolarmente tesserati, non siano idonei per altri motivi a svolgere l’incombenza. Quindi a tutte le situazioni che non attengano a soggetti in corso di provvedimento disciplinare ovvero permanentemente ed ontologicamente inidonei a svolgere l’incombenza vanno applicate le sanzioni previste dal comma 6, come correttamente il Giudice di primo grado ha fatto. In buona sostanza la prima irregolarità fu quella dell’utilizzazione del calciatore di riserva come assistente di parte ed è questa che va punita secondo regolamento, mentre regolare fu poi l’utilizzazione del tesserato come calciatore conformemente all’iscrizione come calciatore di riserva in distinta. Il reclamo va quindi respinto e va confermata integralmente la delibera impugnata.
La Commissione Disciplinare territoriale, per questi motivi
DELIBERA
Di respingere il reclamo confermando la decisione impugnata.
La tassa reclamo va incamerata.
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