COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.lnd.it – www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 144 del 12/05/2011 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ CALCIO SABAUDIA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO SUL RISULTATO DELLA GARA ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 133 DEL 21.4.2011 (Gara: CALCIO SABAUDIA – SAN DONATO PONTINO del 27.3.2011 – Campionato II Categoria)
COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.lnd.it - www.crlazio.org e sul
Comunicato Ufficiale N° 144 del 12/05/2011
Delibera della Commissione Disciplinare
RECLAMO DELLA SOCIETA’ CALCIO SABAUDIA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO SUL RISULTATO DELLA GARA ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 133 DEL 21.4.2011
(Gara: CALCIO SABAUDIA – SAN DONATO PONTINO del 27.3.2011 – Campionato II Categoria)
La Commissione Disciplinare
Visto il reclamo in epigrafe;
esaminati gli atti ufficiali;
udito, in sede di supplemento di referto l’arbitro, osserva:
a motivo del reclamo la Società CALCIO SABAUDIA deduce l’errore tecnico da parte dell’arbitro, in quanto questi avrebbe impedito al calciatore CORNI LEONARDO, ritardatario, di partecipare alla gara. Per tale motivo, chiede la ripetizione dell’incontro.
Ascoltato in sede di supplemento, l’arbitro ha riferito che all’atto dell’appello, poiché non risultava presente nella lista della Società reclamante il calciatore CORNI LEONARDO, già indicato con il n. 9.
I dirigenti della Società chiedevano di sostituire il n. di maglia 9 con il n. 13 già attribuito in lista al calciatore BONO MARCO. Tale operazione veniva effettuata con una doppia freccia segnata dal dirigente sulla distinta e contestualmente lo stesso provvedeva a cancellare il nominativo di CORNI LEONARDO.
A quel punto l’arbitro chiedeva al Dirigente di apporre una firma a margine, a conferma delle due annotazioni.
Poiché gli era stato riferito che il CORNI sarebbe giunto al campo a incontro iniziato, il Direttore di gara ha confermato ai Dirigenti che, allorquando il suddetto calciatore fosse giunto, esibendo il relativo documento di identità, avrebbe potuto partecipare all’incontro con il n. 13 come da lista.
L’arbitro ha ribadito, infine, che nessuna comunicazione da parte dei Dirigenti del CALCIO SABAUDIA gli è stata fatta durante l’incontro circa l’arrivo al campo del suddetto calciatore CORNI, né tantomento gli è stato chiesto di farlo partecipare all’incontro.
Alla luce delle precisazioni fornite dal Direttore di gara, debbono ritenersi quindi infondate le lamentele espresse dalla ricorrente, sicchè appare del tutto corretta la decisione del Giudice Sportivo.
Tanto premesso, questa Commissione
DELIBERA
Di respingere il reclamo e, per l’effetto, di convalidare il risultato della gara, conclusasi con il seguente punteggio:
CALCIO SABAUDIA – S. DONATO PONTINO 0 – 0
La tassa viene incamerata.
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