COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.lnd.it – www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 144 del 12/05/2011 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ COMPAGNIA PORTUALE AVVERSO I PROVVEDIMENTI DI INIBIZIONE DEL DIRIGENTE SCIPOLITI PATRIZIO FINO AL 31.12.2011, DI SQUALIFICA PER 8 GARE A CARICO DELL’ALLENATORE PRESUTTI PATRIZIO E DELL’AMMENDA DI € 300 A CARICO DELLA RECLAMANTE ADOTTATI DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI VITERBO CON C.U. N. 38 DEL 21.4.2011 (Gara: VIRTUS CIMINI – COMPAGNIA PORTUALE del 16.4.2011 – Campionato Jun. Prov. Viterbo)
COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.lnd.it - www.crlazio.org e sul
Comunicato Ufficiale N° 144 del 12/05/2011
Delibera della Commissione Disciplinare
RECLAMO DELLA SOCIETA’ COMPAGNIA PORTUALE AVVERSO I PROVVEDIMENTI DI INIBIZIONE DEL DIRIGENTE SCIPOLITI PATRIZIO FINO AL 31.12.2011, DI SQUALIFICA PER 8 GARE A CARICO DELL’ALLENATORE PRESUTTI PATRIZIO E DELL’AMMENDA DI € 300 A CARICO DELLA RECLAMANTE ADOTTATI DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI VITERBO CON C.U. N. 38 DEL 21.4.2011
(Gara: VIRTUS CIMINI – COMPAGNIA PORTUALE del 16.4.2011 – Campionato Jun. Prov. Viterbo)
La Commissione Disciplinare
Visto il reclamo in reclamo con cui la Società COMPAGNIA PORTUALE chiede una revisione dell’ammenda comminatale dal Giudice Sportivo nonché una riduzione delle sanzioni inflitte al proprio allenatore PRESUTTI e al Dirigente SCIPOLITI assumendo che i due tesserati si siano limitati a reagire alle provocazioni a loro rivolte da tesserati avversari.
Letti gli atti ufficiali, dai quali emerge – per contro – che sia lo SCIPOLITI che il PRESUTTI hanno colpito con pugni e calci l’allenatore avversario, intervenuto a fine gara a protezione dell’arbitro;
ritenuto peraltro lievemente eccessive le sanzioni inflitte all’allenatore e al dirigente in rapporto al seppur inaccettabile loro comportamento;
avuto riguardo, infine, alla congruità dell’ammenda comminata, in relazione alla quale la ricorrente non presenta alcun motivo assumibile per una riduzione, questa Commissione
DELIBERA
Di accogliere parzialmente il reclamo avanzato dalla Società COMPAGNIA PORTUALE e quindi di ridurre l’inibizione al Dirigente SCIPOLITI PATRIZIO al 30.11.2011 e la squalifica all’allenatore PRESUTTI PATRIZIO a 6 gare, l’ammenda di € 300 resta confermata.
La tassa reclamo va restituita.
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