COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.lnd.it – www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 147 del 19/05/2011 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ SCALAMBRA SERRONE AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 31.12.2011 A CARICO DEL CALCIATORE SIMEONI ALESSANDRO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 115 DEL 16.3.2011 (Gara: CHIAIAMARI – SCALAMBRA SERRONE del 13.3.2011 – Campionato II Categoria)

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.lnd.it - www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 147 del 19/05/2011 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ SCALAMBRA SERRONE AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 31.12.2011 A CARICO DEL CALCIATORE SIMEONI ALESSANDRO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 115 DEL 16.3.2011 (Gara: CHIAIAMARI – SCALAMBRA SERRONE del 13.3.2011 – Campionato II Categoria) La Commissione Disciplinare Visto il reclamo in epigrafe; constatato che lo stesso ricorso è stato inoltrato in data 12.5.2011, abbondantemente oltre il termine previsto dall’art. 33 del C.G.S., questa Commissione Disciplinare DELIBERA Di dichiarare inammissibile il reclamo avanzato dalla Società SCALAMBRA SERRONE. La tassa reclamo va incamerata.
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