COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.lnd.it – www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 153 del 03/06/2011 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ RIOFREDDO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 30/4/2013 A CARICO DEL CALCIATORE GIUSTINI DANIELE ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO PROVINCIALE DI ROMA CON COMUNICATO UFFICIALE N. 59 DEL 21/4/11
COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.lnd.it - www.crlazio.org e sul
Comunicato Ufficiale N° 153 del 03/06/2011
Delibera della Commissione Disciplinare
RECLAMO DELLA SOCIETA' RIOFREDDO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 30/4/2013 A CARICO DEL CALCIATORE GIUSTINI DANIELE ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO PROVINCIALE DI ROMA CON COMUNICATO UFFICIALE N. 59 DEL 21/4/11
(Gara: Riofreddo – Real Vallinfreda del 17/4/11 - Campionato di III Categoria)
La Commissione Disciplinare;
visto il reclamo in epigrafe;
esaminati gli atti ufficiali;
ascoltata, come da richiesta, la Società interessata;
udito, in sede di supplemento di referto, l'arbitro; osserva:
La reclamante ha escluso che il giocatore Giustini abbia colpito l'Arbitro con una testata e,pertanto, deducendo, al riguardo, un probabile scambio di persona, richiede l'annullamento della sanzione.
Ascoltato in sede di supplemento, l'Arbitro ha riferito che al termine dell'incontro, poiché alcuni giocatori del Riofreddo lo avevano circondato protestando, l'Allenatore della società, lo aveva accompagnato verso gli spogliatoi; quivi giunto, aveva visto dinanzi alla porta dello suo spogliatoio il calciatore Giustini Daniele. A quel punto, l'Allenatore del Riofreddo aveva allontanato con un braccio il giocatore, per consentire al Direttore di gara di entrare nello spogliatoio; ma, mentre quest'ultimo varcava la porta, il Giustini, avvicinatosi di lato, con gesto improvviso e repentino, aveva colpito con la fronte la parte destra della sua tempia, ricevendo i rimproveri del suo Allenatore. l'Arbitro ha precisato che il colpo non gli aveva causato alcuna conseguenza e che il giocatore, nell'occasione, non gli aveva rivolto né insulti, né minacce. Il Direttore di gara ha infine confermato che l'autore del gesto era stato sicuramente Giustini Daniele, in quanto, mentre il giocatore si allontanava, aveva potuto individuare il numero della maglia, n. 4.
Alla luce delle dichiarazioni rese dall'Arbitro risulta quindi comprovata la sussistenza del gesto violento, e deve inoltre escludersi ogni possibilità di errore per quanto concerne l'identità dell'autore.
Ribadita l'intollerabilità e la gravità del comportamento posto in essere dal giocatore, questa Commissione, valutato l'episodio nel suo complesso, e considerato che tale singolo gesto non è stato accompagnato da espressioni offensive o minacciose, né ha causato all'Arbitro alcuna conseguenza fisica, ritiene di rivisitare parzialmente la sanzione, anche allo scopo di graduare la stessa rispetto alle sanzioni abitualmente irrogate dagli organi di Giustizia sportiva per fattispecie più gravi.
Tutto ciò premesso e ritenuto.
DELIBERA
di accogliere il reclamo e, per l'effetto, riduce la squalifica del calciatore GIUSTINI DANIELE dal
30 aprile 2013 al 31 ottobre 2012.
La tassa di reclamo va restituita.
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