COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 24 DEL 10/12/2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO SOCIETA’ U.S. BOSTO CAMP. GIOV.mi REG. “B” GIR. A GARA DEL 21-11-2010 TRA BOSTO / RONCALLI C. U. n. 22 del C. R. L. datato 25-11-2010

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 24 DEL 10/12/2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO SOCIETA' U.S. BOSTO CAMP. GIOV.mi REG. “B” GIR. A GARA DEL 21-11-2010 TRA BOSTO / RONCALLI C. U. n. 22 del C. R. L. datato 25-11-2010 La società BOSTO ha proposto reclamo avverso la decisione del G. S. che ha inibito il suo Presidente sig. Bernasconi Cesare Luigi fino al 23-12-2010 per aver permesso l'accesso in panchina a persona non tesserata, chiede la sospensione del provvedimento. La Commissione Disciplinare Territoriale, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari, rileva: il reclamo proposto è Inammissibile. Infatti, il provvedimento disciplinare del G. S. oggetto del reclamo, non è impugnabile ai sensi dell'art. 45 comma 3 lett. b) del C.G.S., il quale prevede che non sono soggetti ad impugnazione i provvedimenti disciplinari di inibizione ovvero squalifica per tecnici, dirigenti e massaggiatori, fino ad un mese. Tanto premesso e ritenuto DICHIARA INAMMISSIBILE il reclamo proposto e dispone l'addebito della relativa tassa.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2026 Dirittocalcistico.it