COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 24 DEL 10/12/2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO SOCIETA’ U.S. BOSTO CAMP. GIOV.mi REG. “B” GIR. A GARA DEL 21-11-2010 TRA BOSTO / RONCALLI C. U. n. 22 del C. R. L. datato 25-11-2010
COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 24 DEL 10/12/2010
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
RECLAMO SOCIETA' U.S. BOSTO CAMP. GIOV.mi REG. “B” GIR. A
GARA DEL 21-11-2010 TRA BOSTO / RONCALLI
C. U. n. 22 del C. R. L. datato 25-11-2010
La società BOSTO ha proposto reclamo avverso la decisione del G. S. che ha inibito il suo Presidente sig. Bernasconi Cesare Luigi fino al 23-12-2010 per aver permesso l'accesso in panchina a persona non tesserata, chiede la sospensione del provvedimento.
La Commissione Disciplinare Territoriale, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari, rileva: il reclamo proposto è Inammissibile. Infatti, il provvedimento disciplinare del G. S. oggetto del reclamo, non è impugnabile ai sensi dell'art. 45 comma 3 lett. b) del C.G.S., il quale prevede che non sono soggetti ad impugnazione i provvedimenti disciplinari di inibizione ovvero squalifica per tecnici, dirigenti e massaggiatori, fino ad un mese.
Tanto premesso e ritenuto
DICHIARA
INAMMISSIBILE il reclamo proposto e dispone l'addebito della relativa tassa.
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