COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 26 DEL 23/12/2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO SOCIETA’ S.S. DRESANO CAMP. TERZA CATEGORIA GIR. A GARA DEL 28-11-2010 TRA UNION MULAZZANO / DRESANO C.U.n. 18 della delegazione di LODI datato 2-12-2010
COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 26 DEL 23/12/2010
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
RECLAMO SOCIETA' S.S. DRESANO CAMP. TERZA CATEGORIA GIR. A
GARA DEL 28-11-2010 TRA UNION MULAZZANO / DRESANO
C.U.n. 18 della delegazione di LODI datato 2-12-2010
La società S.S. DRESANO ha proposto reclamo avverso la decisione del G.S. che ha squalificato i calciatori CECCARELLI Enrico per 5 gare e RIVOLI Daniele per 2 gare lamentando che :
il CECCARELLI avrebbe reagito a un fallo di un calciatore avversario e che il RIVOLI non avrebbe proferito alcuna bestemmia.
La Commissione Disciplinare, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari rileva innanzitutto che il reclamo proposto in relazione al sig. RIVOLI va dichiarato inammissibile ai sensi dell'art. 45, comma 3, lett. a), C.G.S.
Per quanto riguarda, invece, la posizione del sig. CECCARELLI, si evidenzia che l'asserita provocazione subita da detto giocatore è priva di qualsiasi riscontro e, in ogni caso, non giustificherebbe i reiterati comportamenti scorretti posti in essere dal CECCARELLI riportati nella delibera impugnata, che trovano integrale conferma nel referto arbitrale, fonte privilegiata di prova. Si ritiene, pertanto, che la sanzione inflitta dal G.S. sia del tutto congrua e proporzionata.
Tanto premesso e ritenuto
RIGETTA
il reclamo proposto e dispone l'addebito della relativa tassa.
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