COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 27 DEL 13/01/2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO SOCIETA’ ASD POLISPORTIVA CASTELNUOVO CAMP. III° CATEGORIA GIR. A GARA DEL 5-12-2010 TRA ASD POLISPORTIVA CASTELNUOVO / PIERANICA C.U.n. 22 della delegazione di CREMONA datato 16-12-2010

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 27 DEL 13/01/2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO SOCIETA' ASD POLISPORTIVA CASTELNUOVO CAMP. III° CATEGORIA GIR. A GARA DEL 5-12-2010 TRA ASD POLISPORTIVA CASTELNUOVO / PIERANICA C.U.n. 22 della delegazione di CREMONA datato 16-12-2010 La società ASD POLISPORTIVA CASTELNUOVO ha proposto reclamo avverso la decisione del G.S. che le ha comminato la perdita dalla gara per 0-3 ed inibito il dirigente accompagnatore, sig. Trezzi Gianpietro sino al 31.12.2010 lamentando che la partita doveva essere ripetuta in quanto non era stato possibile segnare la linea del campo antistante le panchine in seguito ad una copiosa nevicata verificatasi nei giorni precedenti ed al reperimento di materiale idoneo di colore visibile in contrasto con la neve. Pertanto chiede l'annullamento della decisione del GS con la conseguente disputa della gara. La Commissione Disciplinare, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari, anche alla squadra avversaria, rileva. Come ha correttamente affermato il GS nella decisione impugnata la società reclamante aveva l'obbligo di segnare le linee del terreno di gioco come peraltro le era stato intimato dal direttore di gara il quale ha inoltre concesso un termine congruo allo scopo (45 minuti). A fronte di tale intimazione, la società non ha provveduto a segnare il campo come era suo obbligo, ostacolando altresì anche le operazioni di risegnatura messe in atto dai calciatori del Pieranica. Ne consegue che la società, ASD POLISPORTIVA CASTELNUOVO, merita di essere sanzionata nei termini decisi dal GS. Quindi, la delibera impugnata deve essere confermata. Tanto premesso e ritenuto RIGETTA il reclamo proposto e dispone l'addebito della relativa tassa.
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