COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 28 DEL 20/01/2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo Societa’ USD. BREMBIO Camp. Prima Categoria Girone N Gara del 19-12-2010 tra VIDARDESE – BREMBIO C.U.n. 26 del C.R.L. Datato 23-12-2010

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 28 DEL 20/01/2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo Societa' USD. BREMBIO Camp. Prima Categoria Girone N Gara del 19-12-2010 tra VIDARDESE – BREMBIO C.U.n. 26 del C.R.L. Datato 23-12-2010 La società BREMBIO ha proposto preannuncio di reclamo avverso la decisione del G.S. che ha comminato alla società l'ammenda di € 150,00 per continue offese al direttore di gara e lancio di una sedia, preannunciando l'inoltro delle motivazioni. La Commissione Disciplinare Territoriale, rileva: già l'annuncio del prossimo invio del reclamo vero e proprio, da parte della società reclamante è pervenuto oltre il termini previsto e, pertanto, tale circostanza ne determina l'inammissibilità. Si rileva inoltre che le motivazioni sottese al preannuncio di reclamo non risultano pervenute presso questa Commissione che, conseguentemente, non può che prenderne atto, attribuendo significato di rinuncia a coltivare l'azione da parte della USD. BREMBIO. Tanto premesso e ritenuto DICHIARA INAMMISSIBILE il reclamo proposto e dispone l'addebito della relativa tassa.
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