COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 30 DEL 03/02/2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO SOCIETA’ ASD. FUTSAL SAN DAMIANO CAMP. CALCIO A 5 SERIE C1 GIR. A IN MERITO ALLA GARA DEL 7-01-2011 C.U.n. 28 del C.R.L. Datato 20-01.2011
COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 30 DEL 03/02/2011
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
RECLAMO SOCIETA' ASD. FUTSAL SAN DAMIANO CAMP. CALCIO A 5 SERIE C1 GIR. A IN MERITO ALLA GARA DEL 7-01-2011
C.U.n. 28 del C.R.L. Datato 20-01.2011
La Commissione Disciplinare Territoriale, rilevato che, ai sensi dell'art. 33 comma 5 del C.G.S.,nei casi in cui il gravame verta su episodi e circostanze che possono modificare il risultato conseguito, deve essere inviata copia del reclamo alla controparte con lettera raccomandata o mezzo equipollente a norma dell'art. 38 del C.G.S., e che l'attestazione della ricezione deve essere allegata al reclamo stesso; rilevato che l'inosservanza delle formalità costituisce, motivo di INAMMISSIBILIA' del reclamo e ne preclude l'esame; rilevato che non risulta che la società Futsal San Damiano abbia inviato copia del reclamo alla controparte e che, comunque, l'attestazione della ricezione non è allegata al reclamo.
DICHIARA
INAMMISSIBILE il reclamo proposto e dispone l'addebito della relativa tassa.
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