COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 30 DEL 03/02/2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO SOCIETA’ GS NIZZA CALCIO CAMP. ALLIEVI PROV. GIR. E GARA DEL 19-12-2010 TRA GS NIZZA CALCIO – NORD VOGHERA C.U. n. 21 della delegazione di Pavia datato 23.12.2010
COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 30 DEL 03/02/2011
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
RECLAMO SOCIETA' GS NIZZA CALCIO CAMP. ALLIEVI PROV. GIR. E
GARA DEL 19-12-2010 TRA GS NIZZA CALCIO – NORD VOGHERA
C.U. n. 21 della delegazione di Pavia datato 23.12.2010
La Società Nizza Calcio ha proposto reclamo avverso la decisione del G.S. che ha inibito Rosina Maurizio Dirigente Accompagnatore sino al 21.3.2011, lamentando che vi è stato uno scambio di persona.
La Commissione Disciplinare Territoriale, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari, rileva.
Il reclamo è fondato e merita accoglimento.
Il comportamento offensivo nei confronti dell'arbitro non è stato posto in essere dal sig. Rosina.
L'arbitro sentito a chiarimenti ha infatti precisato che l'autore delle offese portava il “pizzetto” e aveva i capelli neri (caratteristiche proprie del Presidente della società reclamante sig. PERNIGATTI Celestino che ha ammesso il diverbio negli stessi termini descritti dall'arbitro).
Il sig. Rosina non ha il pizzetto e non ha i capelli neri.
Si rende necessario trasmettere gli atti per competenza alla Delegazione di Pavia affinchè, quale Giudice Sportivo competente, assuma le decisioni che riterrà opportune..
Tanto premesso e ritenuto in accoglimento del reclamo proposto
ANNULLA
l'inibizione del dirigente Rosina Maurizio e trasmette gli atti al GS di Pavia per i provvedimenti di sua competenza.
Si dispone l'accredito della relativa tassa a favore della reclamante se versata.
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