COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 32 DEL 17/02/2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo società A.S. Giussago Camp. 2° Categ. Gir. V gara del 23.01.2011 tra Gropello / Giussago C.U.n. 25 della delegazione di Pavia datato 27.01.2011
COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 32 DEL 17/02/2011
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
Reclamo società A.S. Giussago Camp. 2° Categ. Gir. V
gara del 23.01.2011 tra Gropello / Giussago
C.U.n. 25 della delegazione di Pavia datato 27.01.2011
La società A.S. Giussago ha proposto reclamo avverso la decisione del G.S. che ha squalificato l'allenatore sig. Boschetti Massimo fino al 7.03.2011 lamentando che :
il direttore di gara avrebbe erroneamente individuato nel sig. Boschetti Massimo l'autore di frasi ingiuriose proferite da altro dirigente della società.
La Commissione Disciplinare Territoriale, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari, rileva : che, sentito a chiarimenti il direttore di gara, confermava quanto riferito nel referto di gara, e, in particolare, di aver correttamente identificato ed espulso il sig. Boschetti. Ne consegue che il provvedimento del G.S. debba essere confermato.
Tanto premesso e ritenuto
RIGETTA
il reclamo proposto e dispone l'addebito della relativa tassa.
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